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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
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Art. 26 - QUOTE SINDACALI (art. 42 e allegato E C.C.N.L.) Fermo restando l'istituto della riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori tramite delega alle proprie Organizzazioni Sindacali, a mezzo Cassa Edile, si conviene di stabilire la quota territoriale di adesione contrattuale nella misura complessiva dell'1,10% per le aziende associate a C.ED.A.I.I.E.R., comprensivo della maggiorazione del 23,45%.. Detta percentuale è per lo 0,60% a carico del datore di lavoro e per lo 0,50% a carico del lavoratore; deve essere calcolata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 26 del vigente C.C.N.L. Per le aziende associate alla Cassa Mutua Edile di Rimini, la quota territoriale di adesione contrattuale è pari complessivamente allo 0,75%, di cui 0,35% a carico dei datori di lavoro e 0,40% a carico dei lavoratori, maggiorato del 23,45%. Per i lavoratori iscritti al sindacato, la Cassa Mutua Edile di Rimini, in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia, restituirà una somma pari allo 0,05%, maggiorato del 23,45%. Pertanto per i lavoratori iscritti al sindacato la trattenuta per Q.A.C.T. rimane invariata nella dimensione prevista dal verbale di accordo del 12/10/1992. La quota territoriale di adesione contrattuale a carico del lavoratore deve essere trattenuta a cura del datore di lavoro e versata alla Cassa Edile, unitamente alla quota a carico del datore di lavoro stesso, con la medesima periodicità prevista per i versamenti di cui all'art. 42 e allegato E del C.C.N.L.. La quota nazionale di adesione contrattuale
resta fissata nella misura paritetica dello 0.198% a carico del datore
di lavoro e dello 0.18% a carico del lavoratore, entrambe maggiorate del
23,45%.. |