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CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 27 - PRESTAZIONI A CARICO DI CEDAIIER

1) Al lavoratore che ne faccia richiesta verrà erogato un contributo per l'acquisto o la costruzione della prima casa, pari al tasso di interesse annuo praticato dall'istituto di credito e fino al limite del 5%, per il mutuo acceso dal lavoratore stesso e per la durata di cinque anni; il contributo sul tasso di interesse è a scalare. Il limite massimo della operazione finanziabile è di Euro 15.500,00. Per accedere al contributo, il lavoratore deve essere regolarmente iscritto alla Cassa Edile per almeno due anni al momento della presentazione della domanda e aver maturato un quorum di mille ore nei dodici mesi precedenti la data di concessione del mutuo. Il contributo previsto andrà richiesto dall'interessato mediante domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione di C.ED.A.I.I.E.R., corredata dei seguenti documenti:

    1. certificato di costruzione rilasciato dal competente comune;
    2. stato di famiglia e certificazione di nullatenenza da parte dell'Ufficio Imposte Dirette competente.

2) Agli studenti universitari - oltre a quanto già previsto dal regolamento - nell'anno di conseguimento della laurea verrà erogato un contributo fino ad un massimo di Euro 775,00 in caso di voto pari a 110 e ridotto di Euro 25,82 per ogni voto fino a 105; il riproporzionamento successivo avverrà suddividendo Euro 650,00 per 110 e moltiplicandolo per il voto conseguito fino a 104.

L'accesso al contributo è previsto per lo studente il cui padre ha maturato un quorum di 600 ore nei sei mesi precedenti la data di laurea.

Il laureato può presentare domanda di contributo entro i sei mesi successivi la data di laurea.

Tutti i contributi previsti dal regolamento per gli studenti di ogni grado, sono estesi anche ai figli di pensionati edili od orfani, a condizione che l'ultima attività svolta dal lavoratore prima del pensionamento o del decesso, fosse quella edile regolarmente iscritto alla Cassa.
Viene abrogato il requisito di essere fiscalmente a carico del genitore per l'ottenimento del contributo previsto.

Chiarimento a verbale: la prestazione contributo per figli studenti si intende erogata anche nel caso che il figlio studente frequenti scuole, istituti e università ubicati fuori dal territorio nazionale. A tal fine il certificato di frequenza all'anno scolastico di cui si chiede il contributo, nonché lo stato di famiglia, devono essere presentati oltre che in originale, anche tradotti in lingua italiana da Istituzione e/o persona abilitati, che ne attestino la conformità all'originale medesimo.

3) Tutti i lavoratori saranno sottoposti a visita medica.

La periodicità delle visite sarà determinata dal medico incaricato.

L'impresa concederà ai lavoratori un permesso retribuito per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione di una visita medica periodica.

Detto permesso fino a un limite massimo di quattro ore, verrà rimborsato per i dipendenti con qualifica operaia, direttamente dalla Cassa Edile all'impresa, attingendo al residuo di gestione della Cassa Edile.

Qualora eccezionalmente per l'effettuazione della visita medica non dovessero essere sufficienti quattro ore, il rimborso delle ore eccedenti verrà effettuato dalla Cassa Edile a giudizio del Consiglio di Amministrazione della medesima.

Le parti convengono che per tutte le prestazioni erogate da CEDAIIER, il termine per la presentazione della domanda è di sei mesi dalla data dell'evento, salvo che per il contributo per i figli studenti il cui termine scade entro il 31 dicembre di ogni anno e salvo inoltre che per la prestazione "indennità in caso di morte e di invalidità permanente del lavoratore, per infortunio professionale e extra - professionale", il cui termine rimane quello precedente.

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