Art. 3 - ORARIO DI LAVORO
Per quanto riguarda l'orario di lavoro
vale quanto previsto dall'art 6 del vigente CCNL.
L'orario normale contrattuale di lavoro è ripartito su cinque giorni
per settimana. Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive
da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali
ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale
contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata del sabato
è dovuta al lavoratore una maggiorazione dell'8% calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del vigente
CCNL.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL in materia di recuperi.
Il lavoro del sabato deve comunque cessare entro le ore 13.00.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, non si applicano ai lavoratori
addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, il cui orario
si intende regolato dalla normativa contenuta nell'art. 8 del vigente
CCNL.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di
legge, il prolungamento degli orari oltre ai limiti sopra precisati dà
diritto al lavoratore di percepire le maggiorazioni di cui all'art. 23
del vigente CCNL.

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