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CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 3 - ORARIO DI LAVORO

Per quanto riguarda l'orario di lavoro vale quanto previsto dall'art 6 del vigente CCNL.
L'orario normale contrattuale di lavoro è ripartito su cinque giorni per settimana. Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata del sabato è dovuta al lavoratore una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del vigente CCNL.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL in materia di recuperi.
Il lavoro del sabato deve comunque cessare entro le ore 13.00.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, non si applicano ai lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, il cui orario si intende regolato dalla normativa contenuta nell'art. 8 del vigente CCNL.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, il prolungamento degli orari oltre ai limiti sopra precisati dà diritto al lavoratore di percepire le maggiorazioni di cui all'art. 23 del vigente CCNL.


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