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CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 4 - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art.1 (orario di lavoro) del contratto integrativo provinciale dell'edilizia stipulato in data 04/05/1992 e in vigore dal 1° ottobre 1989, si conviene che la norma relativa alla riduzione dell'orario di lavoro è sostituita da quanto segue:

A decorrere dall'anno 1999, si conviene di fissare agli effetti contrattuali, la prestazione lavorativa di 35 ore settimanali, per un periodo di dodici settimane consecutive, a partire dalla quarta settimana precedente il primo lunedì di dicembre.

Per poter realizzare detto orario, saranno utilizzate 16 ore delle ex festività del 2 giugno e 4 novembre, oltre a 40 ore del monte ore annuo dei permessi individuali di cui alla lettera A dell'art. 7 del C.C.N.L. di settore 1991/1994 ed a 4 ore di cui alla lettera B del sopra citato art. 7.

Qualora le sopra citate festività venissero reintrodotte, per norma di legge e/o di C.C.N.L. di settore nelle date di loro cadenza di calendario, la riduzione relativa alle 16 ore verrebbe a cessare.

Si precisa inoltre che le imprese che intendessero, per esigenze inerenti all'attività produttiva, non attuare nelle quattro settimane precedenti il primo lunedì di dicembre, la riduzione dell'orario di lavoro, potranno, previa comunicazione ai loro dipendenti, mantenere l'orario settimanale a 40 ore.

A far data dal 2001, a seguito della reintroduzione a norma di legge della ex festività del 2 giugno, per realizzare il suddetto orario saranno utilizzate 8 ore della ex festività del 4 novembre e 52 ore dei riposi annui retribuiti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. di settore del 15/6/2000.

A far data dal 2004, l'orario di lavoro a 35 ore settimanali viene effettuato per un periodo di 10 settimane consecutive a decorrere dalla seconda settimana precedente il primo lunedì di dicembre. Per realizzare l'orario a 35 ore settimanali a partire dal 2004, saranno utilizzate 42 ore del monte ore annuo dei riposi retribuiti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. di settore del 15/06/2000 e 8 ore della ex festività del 4 novembre. Qualora per ragioni tecniche ed organizzative del cantiere, le aziende non intendano effettuare la riduzione d'orario, limitatamente alle prime due settimane delle dieci previste ed ulteriori due settimane da definirsi, ciò sarà possibile previo accordo tra azienda e dipendenti, accordo che verrà comunicato dall'Azienda alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, entro sette giorni dalla sua stipula.

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