Art. 6 - SOSPENSIONE DI LAVORO - CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI
Nel comune intento di rendere meno gravi
i disagi che i lavoratori del settore subiscono nei casi di sospensione
di lavoro per cause metereologiche o altre cause di forza maggiore, indipendentemente
dalla volontà dell'operaio e del datore di lavoro, si conviene
quanto segue:
Quando in conseguenza di cause metereologiche o altre cause di forza maggiore
e di quelle previste dalla Legge sull'integrazione, gli operai siano costretti
ad un orario di lavoro inferiore alle 40 ore o alla sospensione totale
del lavoro, l'impresa è tenuta a presentare la domanda di integrazione
salariale per tutte le ore non effettuate al di sotto delle 40 ore settimanali.
Si precisa che qualora l'impresa non inoltrasse o inoltrasse in ritardo,
la domanda di integrazione salariale all'INPS, sarà responsabile
nei confronti dei dipendenti, risarcendo loro quanto avrebbero percepito
dalla Cassa Integrazione Guadagni.
Il pagamento dell'integrazione salariale sarà effettuato dalle
imprese, a partire dal 01/01/2004, su regolare prospetto paga, con l'indicazione
del numero delle ore integrate e con le modalità di cui all'art.
12 del vigente C.C.N.L. di settore.
Durante il periodo di sospensione per le cause sopra citate, in caso
di riduzione dell'orario a zero ore e per un periodo superiore a quindici
giorni consecutivi, matura il solo trattamento di fine rapporto.

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