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CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 6 - SOSPENSIONE DI LAVORO - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nel comune intento di rendere meno gravi i disagi che i lavoratori del settore subiscono nei casi di sospensione di lavoro per cause metereologiche o altre cause di forza maggiore, indipendentemente dalla volontà dell'operaio e del datore di lavoro, si conviene quanto segue:
Quando in conseguenza di cause metereologiche o altre cause di forza maggiore e di quelle previste dalla Legge sull'integrazione, gli operai siano costretti ad un orario di lavoro inferiore alle 40 ore o alla sospensione totale del lavoro, l'impresa è tenuta a presentare la domanda di integrazione salariale per tutte le ore non effettuate al di sotto delle 40 ore settimanali.
Si precisa che qualora l'impresa non inoltrasse o inoltrasse in ritardo, la domanda di integrazione salariale all'INPS, sarà responsabile nei confronti dei dipendenti, risarcendo loro quanto avrebbero percepito dalla Cassa Integrazione Guadagni.
Il pagamento dell'integrazione salariale sarà effettuato dalle imprese, a partire dal 01/01/2004, su regolare prospetto paga, con l'indicazione del numero delle ore integrate e con le modalità di cui all'art. 12 del vigente C.C.N.L. di settore.
Durante il periodo di sospensione per le cause sopra citate, in caso di riduzione dell'orario a zero ore e per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi, matura il solo trattamento di fine rapporto.

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