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Art. 9 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.) A decorrere dal 1/1/2000 e per la vigenza del contratto integrativo provinciale dell'edilizia del 22/6/1999, in coerenza con i parametri previsti dal protocollo del 23/07/93, compresi quelli temporali e le intese nazionali in materia, nonché con l'intesa contrattuale regionale del 13/05/1999 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge n. 135 del 23 maggio 1997, viene istituito un Elemento Economico Territoriale pari al 6% della paga base nazionale in vigore al 01/07/1996, come da tabella seguente e da corrispondersi su tutti gli istituti contrattuali, previa verifica degli indicatori da effettuarsi entro il 31/12/99.
Per gli apprendisti l'importo dell'E.E.T. sarà riproporzionato sulla base della percentuale di riferimento. In relazione all'erogazione dell'E.E.T. le parti firmatarie convengono di assumere quali indicatori dell'andamento congiunturale edile della provincia di Rimini i seguenti indici:
Le parti verificheranno entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione (quindi a partire dal 1999), i dati degli indicatori assunti facendo riferimento all'anno edile terminato il 30 settembre, sempre precedente all'anno di erogazione. L'erogazione avverrà a condizione che la verifica dia risultato positivo per almeno tre dei sei parametri sopra elencati. Per l'anno 1999, anche in base a quanto previsto in merito dall'intesa contrattuale regionale del 13/05/99, verranno erogate le seguenti quote: - con la retribuzione relativa al mese
di Luglio 1999 € 103,29, per gli apprendisti € 77,47; Tutte le quote sopra indicate saranno rapportate ai mesi di presenza successivi al 01/01/1999 e non verranno considerate ai fini di nessun altro istituto contrattuale essendosene tenuto conto nella determinazione delle quantità. RECEPIMENTO DELLA NORMA DELL'ACCORDO REGIONALE DEL 13/05/1999 CHIUSURA CONTRATTO/PREMIO CONTRATTO A titolo di chiusura contratto, ai lavoratori in forza all'1/5/1999 e con un minimo di quattro mesi di anzianità verrà erogata la somma di € 103,29 in corrispondenza della retribuzione di maggio 1999. Tale importo non verrà considerato utile ai fini di nessun istituto contrattuale. Per gli apprendisti l'importo verrà erogato nella percentuale del 75% (€ 77,47), fermi restando i quattro mesi di anzianità. Le parti evidenziano che, a seguito dell'analisi
dei risultati del settore edile nella regione Emilia Romagna nell'anno
1998 (preso a base l'anno 1997), tutti e sei gli indicatori precedentemente
stabiliti sono da considerarsi positivi, consentendo a partire dal 1999
l'erogazione della quota di salario variabile; considerata la particolare
positività della circostanza, verrà erogato un ulteriore
premio di € 103,29 a tutti i lavoratori in forza al 1 ottobre
1999; l'erogazione di questo premio di piena variabilità, non sarà
ripetibile in condizioni future analoghe, lasciando ogni valutazione alla
discrezionalità delle parti. Inoltre, l'ulteriore premio di €
103,29, erogato in ottobre, verrà corrisposto in tanti dodicesimi
quanti sono stati i mesi di effettiva presenza nell'anno 1998. A decorrere dal 01/01/2004 e per la vigenza del presente contratto integrativo provinciale, il valore economico dell'Elemento Economico Territoriale, in coerenza con i parametri previsti dal protocollo del 23/07/93, compresi quelli temporali e le intese nazionali in materia, nonché con le intese contrattuali regionali del 13/05/1999 e del 24 aprile 2002 è stabilito nella misura del 14% dei minimi paga base in vigore alla data del 01/01/2003. La percentuale del 14% sostituisce il tetto del 6% già applicato precedentemente. Il predetto elemento, la cui erogazione sarà mensile, deve essere corrisposto su tutti gli istituti contrattuali ed è determinato nei valori mensili e orari, come da tabella seguente:
Per gli apprendisti l'importo dell'E.E.T. sarà riproporzionato sulla base della percentuale di riferimento. Gli indicatori da utilizzare per verificare l'andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Rimini, sono quelli dai punti da 1. a 6. dell'integrativo provinciale edili firmato il 22/06/1999, di cui alla pagina precedente, compreso i due capoversi successivi. Una tantum: agli operai ed impiegati in forza alla data del 31/12/2003, verrà erogato un importo forfetario di una tantum di E.E.T., secondo i valori espressi dalla seguente tabella:
L'una tantum sarà corrisposta in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003. Il suddetto importo verrà corrisposto in due rate pari al: - 50% dell'importo lordo corrisposto
con la retribuzione del mese di aprile 2004 L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto, mentre agli apprendisti sarà erogata in base alla percentuale di retribuzione vigente al momento dell'erogazione. Gli importi di una tantum, saranno
esclusi da ogni e qualsiasi istituto di retribuzione diretta e differita,
di origine legale e contrattuale, e sono quindi comprensivi degli stessi
in quanto, all'atto della loro determinazione, si è già
tenuto conto dell'incidenza di tali fattispecie. I suddetti importi saranno
inoltre esclusi dalla base di calcolo del TFR.
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