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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art. 10 ) PASTO

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende, ai lavoratori che, pur non risultando in trasferta per effetto dei regolamenti e contratti in vigore, sono impiegati in squadre con colleghi trasfertisti, sarà riconosciuto il diritto al pasto con costo a totale carico dell'azienda. Resta inteso che il numero dei lavoratori in trasferta sia prevalente rispetto agli altri lavoratori e questi ultimi non siano nelle condizioni logistiche per consumare il pasto a casa.

A.rt. 11) CASA CANTIERE

Ai lavoratori che per esigenze organizzative dovranno utilizzare il loro mezzo per recarsi sul cantiere, sarà corrisposto un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina pcr ogni Km di strada percorso, detratta la franchigia corrispondente alla distanza chilometrica tra casa e luogo di assunzione (sede legale della Cooperativa o eventuali sedi secondarie o centri operativi o impianti con carattere di stabilità o sede del Municipio del Comune di assunzione).
Le parti convengono che dovrà essere privilegiato l'uso dei mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Cooperativa.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.Stampa questa pagina