Art. 12) INDENNITA' DI GUIDA
Ai lavoratori comandati a condurre il mezzo di trasporto messo a disposizione
dall'azienda per i trasferimenti di dipendenti al cantiere di lavoro
e viceversa, il tempo di guida sarà retribuito con la tariffa oraria
corrispondente al 3^ livello.
Resta inteso che una volta definito il tempo medio necessario a effettuare
il percorso, questo sarà preso a riferimento per il calcolo economico
moltiplicandolo per le volte e per i giorni che il lavoratore espleta
tale mansione.
Art. 13 ) AUTISTI
Si concorda che i mezzi di proprietà aziendale e di norma usati
dagli autisti, saranno provvisti di apposita assicurazione contro il rischio
di ritiro, della patente.
Inoltre, l'autista oggetto di ritiro o sospensione della patente, avrà
diritto alla conservazione del posto e sarà adibito ad altra mansione
sino al recupero del documento di guida.
Per gli addetti ai trasporti, assegnati in permanenza in cantieri con
regime di trasferta, vale il trattamento indicato alla voce trasferta.
Se invece gli stessi addetti, effettuati i singoli trasporti, sono tenuti
a ritornare in sede, avranno garantito il rimborso delle spese per vitto
e alloggio sostenute per esigenze di servizio.
Resta inteso che in caso di colpa grave, accertata in giudizio, si procederà
a norma di legge e di contratto.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore esistenti in sede aziendale.
Art. 14) SERVIZIO MENSA
Per migliorare le condizioni complessive dei lavoratori, le parti concordano
di verificare a livello aziendale la possibilità dell'istituzione
del servizio mensa attraverso l'utilizzo di mense o di aziende locali
di ristorazione alle quali tutti i lavoratori possano accedere. Il costo
del pasto sarà a carico dell'impresa per il 75% e del lavoratore
per il 25%. Sono fatte salve le condizioni di quanti rientrano nella normativa
della trasferta e quelle di miglior favore vigenti a livello aziendale.
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