Art. 16) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Le parti, sulla base del CCNL 09/02/2000 e dell' accordo, successivamente
sottoscritto dalle parti nazionali,che fissa il tetto per l'erogazione
variabile dell'elemento economico territoriale,convengono di definire
detto elemento variabile in un importo pari ad una percentuale dell' 11%
(rispetto al 7%attuale) su paga base , a decorrere dal 01 /01/2003; detta
percentuale si eleverà al 14%,sempre su paga base, a far data dal
01 /12/2003. La paga base su cui calcolare dette percentuali è
quella in vigore al 01/01/2003. In relazione a quanto sopra L' EET di
cui all' art. 6 del CCNL del 09/02/2000,sarà corrisposto, a partire
dal 01/01/2003, a titolo di acconti mensili per gli impiegati e di acconti
orari per gli operai, riproporzionati sulle ore effettivamente retribuite,
nelle misure di cui alle tabelle dell'art. successivo.
L'EET potrà essere riconosciuto annualmente , in funzione del migliore
andamento complessivo del settore, sia cooperativo che privato, nella
provincia di Rimini, tenendo conto dei seguenti indicatori negli ultimi
cinque anni:
· Numero ed importo complessivo dei bandi di gara degli appalti
di lavori pubblici aggiudicati nella Provincia;
· Numero di ore di cassa integrazione autorizzate ;
· Numero di importo complessivo delle concessioni edilizie ,e delle
dichiarazioni di avvio dei lavori, nei principali comuni della provincia;
· Numero di ore complessivamente lavorate dagli operai in forza
alle cooperative , rilevate dalla cassa mutua edile di Rimini, e dalla
CEDAIIER;
Al fine della conferma o variazione della misura del EET,in rapporto agli
indicatori sopra individuati, le parti si incontreranno nel mese di novembre
di ogni anno,per tutta la durata del presente contratto integrativo.
In attesa della conferma o variazione del EET, dal primo gennaio di ogni
anno, a partire dal 01//01/2003, per il periodo di vigenza del presente
integrativo provinciale, verrà erogato mensilmente un importo,
a titolo di acconto sull' EET , come da tabella allegata all'art. successivo.
Con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno si procederà
al conguaglio tra quanto anticipato e l'importo dell'EET spettante.
Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione ,di cui al presente
art.è stata definita in conformità degli accordi nazionali
del 11 giugno e del 3 luglio del 1997 e che l'EET è determinato
in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23/07/1993,dall'art.2
del D.L. 25/03/ n. 67 convertito nella L. 23maggio 1997 n.135, nonché
delle circolari INPS n.213 del 06/11/1996 e n. 114 del 01/06/1998.
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