Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art. 16) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Le parti, sulla base del CCNL 09/02/2000 e dell' accordo, successivamente sottoscritto dalle parti nazionali,che fissa il tetto per l'erogazione variabile dell'elemento economico territoriale,convengono di definire detto elemento variabile in un importo pari ad una percentuale dell' 11% (rispetto al 7%attuale) su paga base , a decorrere dal 01 /01/2003; detta percentuale si eleverà al 14%,sempre su paga base, a far data dal 01 /12/2003. La paga base su cui calcolare dette percentuali è quella in vigore al 01/01/2003. In relazione a quanto sopra L' EET di cui all' art. 6 del CCNL del 09/02/2000,sarà corrisposto, a partire dal 01/01/2003, a titolo di acconti mensili per gli impiegati e di acconti orari per gli operai, riproporzionati sulle ore effettivamente retribuite, nelle misure di cui alle tabelle dell'art. successivo.

L'EET potrà essere riconosciuto annualmente , in funzione del migliore andamento complessivo del settore, sia cooperativo che privato, nella provincia di Rimini, tenendo conto dei seguenti indicatori negli ultimi cinque anni:

· Numero ed importo complessivo dei bandi di gara degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella Provincia;

· Numero di ore di cassa integrazione autorizzate ;

· Numero di importo complessivo delle concessioni edilizie ,e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, nei principali comuni della provincia;

· Numero di ore complessivamente lavorate dagli operai in forza alle cooperative , rilevate dalla cassa mutua edile di Rimini, e dalla CEDAIIER;

Al fine della conferma o variazione della misura del EET,in rapporto agli indicatori sopra individuati, le parti si incontreranno nel mese di novembre di ogni anno,per tutta la durata del presente contratto integrativo.

In attesa della conferma o variazione del EET, dal primo gennaio di ogni anno, a partire dal 01//01/2003, per il periodo di vigenza del presente integrativo provinciale, verrà erogato mensilmente un importo, a titolo di acconto sull' EET , come da tabella allegata all'art. successivo.

Con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno si procederà al conguaglio tra quanto anticipato e l'importo dell'EET spettante.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione ,di cui al presente art.è stata definita in conformità degli accordi nazionali del 11 giugno e del 3 luglio del 1997 e che l'EET è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23/07/1993,dall'art.2 del D.L. 25/03/ n. 67 convertito nella L. 23maggio 1997 n.135, nonché delle circolari INPS n.213 del 06/11/1996 e n. 114 del 01/06/1998.Stampa questa pagina