Art 17) FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le Associazioni delle Imprese Cooperative e FILLEA/FILCA/FENEAL provinciali
concordano sulla necessità di addivenire ad una ristrutturazione
del sistema di formazione professionale nel settore delle costruzioni.
Riconoscono altresì, la necessità che a far parte degli
organismi di gestione della scuola Edile provinciale vengano chiamate
tutte le Associazioni Imprenditoriali del settore, al fine di poter concorrere
tutti alla partecipazione e alla definizione di progetti formativi e di
qualificazione per giovani residenti e/o per lavoratori immigrati, in
quanto si ritiene necessario creare condizioni professionali per la immissione
nel settore di nuove e giovani forze.
Al fine di incentivare la partecipazione di giovani a corsi di formazione
professionale promossi e gestiti dalla scuola edile o da altri enti di
formazione, riconosciuti come tali dalle parti sociali, si concorda che
il tempo di' frequenza a detti corsi ( certificato dall'ente di formazione)
concorrerà a ridurre la durata dell'apprendistato di un pari periodo.
Inoltre, convenendo sulla necessità di una specializzazione professionale,
in particolare per le maestranze già occupate nel settore, si ritiene
opportuno compiere un salto di qualità in questa direzione attraverso
l'incentivazione dei lavoratori alla frequenza a corsi gestiti autonomamente
dalle cooperative, da centri di formazione del movimento cooperativo e/o
dalla scuola edile.
A tal fine si conviene di estendere il diritto all'utilizzo delle 150
ore previste dall'art. 27 ( diritto allo studio) del vigente CCNL, con
le medesime modalità.
Si conviene che entro 4 mesi dal termine del corso si attiveranno dei
confronti, nelle singole aziende, per verificare l'aderenza del livello
di inquadramento alle specializzazioni conseguite.
|