Art 18) bis LAVORO TEMPORANEO
Fermo restando quanto definito dall'art.30 bis paragrafo c,del CCNL 09/02/2000
e dal punto 3 del verbale di accordo del 04/02/2002,le parti a livello
territoriale hanno voluto ulteriormente definire quanto segue:
a) le cooperative,a cui si applica il presente contratto integrativo,non
potranno utilizzare prestatori di lavoro temporaneo per mansioni previste
dal primo livello della classificazione del personale di cui all' art.
14 , sezione 2^ del CCNL 09/02/2000.
b) In applicazione della lettera b) art. 3 del verbale di accordo nazionale
del 04/02/2002 e dell'art.4 della legge 196/97 le agenzie di lavoro temporaneo,
operanti nella provincia di Rimini,erogheranno ai lavoratori utilizzati
dalle cooperative edili della provincia di Rimini,l'Elemento Economico
Territoriale di cui all' art. 16 del presente contratto integrativo provinciale,
con le stesse modalità previste dal suddetto articolo ; e cioè
in acconti orari per gli operai e in acconti mensili per gli impiegati.
pertanto le cooperative edili che intendono utilizzare prestatori di lavoro
temporaneo,informeranno le agenzie,a cui si rivolgeranno di quanto stabilito
dalla presente lettera b.
c) la comunicazione di cui all'art.4 lettera a), della legge 196/97 è
estesa anche alla
Cassa Mutua Edile di Rimini e comprende anche il committente del lavoro
,
l'ubicazione del cantiere, l'agenzia di lavoro temporaneo a cui la cooperativa
edile si rivolge e le mansioni a cui vengono adibiti i prestatori di lavoro
temporaneo richiesti.
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