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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art. 20) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Eventuali ricorsi alla cassa integrazione guadagni ordinaria, sospensione causa maltempo,
saranno oggetto di una informazione confronto di merito fra direzione aziendale e organizzazioni sindacali. La direzione aziendale darà informazione dell'eventuale ricorso alla CIG/O almeno una settimana prima della sospensione o della prevista interruzione lavori.
Indipendentemente dalle cause i dati relativi alle competenze dei lavoratori (periodo, ore, importo) sono da registrare a libro paga a titolo di anticipazione da parte datore di lavoro.
8i ribadisce la responsabilità della cooperativa nel porre i lavoratori in CIG. Qualora la richiesta non fosse accolta per motivi manifestamente dipendenti dalla dell'impresa o da vizi procedurali, la cooperativa dovrà corrispondere in l'importo perso dai lavoratori. La cooperativa è tenuta a fornire, su richiesta dei delegati sindacali o dalle OO.SS. territoriali, l'elenco dei beneficiari della CI G e l'importo corrisposto ad ogni lavoratore. Stampa questa pagina