Art. 20) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Eventuali ricorsi alla cassa integrazione guadagni ordinaria, sospensione
causa maltempo,
saranno oggetto di una informazione confronto di merito fra direzione
aziendale e organizzazioni sindacali. La direzione aziendale darà
informazione dell'eventuale ricorso alla CIG/O almeno una settimana prima
della sospensione o della prevista interruzione lavori.
Indipendentemente dalle cause i dati relativi alle competenze dei lavoratori
(periodo, ore, importo) sono da registrare a libro paga a titolo di anticipazione
da parte datore di lavoro.
8i ribadisce la responsabilità della cooperativa nel porre i lavoratori
in CIG. Qualora la richiesta non fosse accolta per motivi manifestamente
dipendenti dalla dell'impresa o da vizi procedurali, la cooperativa dovrà
corrispondere in l'importo perso dai lavoratori. La cooperativa è
tenuta a fornire, su richiesta dei delegati sindacali o dalle OO.SS. territoriali,
l'elenco dei beneficiari della CI G e l'importo corrisposto ad ogni lavoratore.
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