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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art. 21) SICUREZZA - PREVENZIONE INFORTUNI - CPT

Le parti concordano sull' esigenza di intensificare l'impegno per di sicurezza e per l'adozione delle iniziative più adeguate per la tutela della salute dei lavoratori.
In questo contesto si inserisce il ruolo del CPT attivato con l'accordo del 10/12/92 il cui testo e il regolamento fanno parte del presente accordo (ALLEGATO 4).

Art 22) INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI IMPIEGO SOSTANZE TOSSICHE /NOCIVE

In aggiunta all'art. 60 del CCNL, fermo restando quanto previsto dall'art. stesso ( Indennità per lavori speciali), si precisa che l'indennità prevista al punto 9 ( 11%) andrà corrisposta anche per lavori che richiedano l'uso di sostanze nocive cancerogene, anche se eseguiti al di fuori di stabilimenti. ESEMPIO: stesa del Bitume.

L' indennità viene erogata a tutti i componenti la squadra impegnata nella stesa del bitume;qualora in altri contratti integrativi provinciali dell'edilizia della provincia di Rimini, venisse definita una percentuale superiore all 11% sempre erogata a tutta la squadra, anche la percentuale prevista dal presente articolo verrà rivalutata con effetto immediato, nella misura stabilita negli altri integrativi provinciali dell' edilizia della provincia di Rimini.Stampa questa pagina