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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art 23 ) CONTROLLI SANITARI

In conformità alle norme di cui all' art. 9 della legge 300/70 ( Statuto dei diritti dei lavoratori) le Cooperative sono tenute a inviare i lavoratori dipendenti alle visite di controllo sanitario presso i Servizi di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro delle U.S.L. o presso altri Enti o Istituti all'uopo preposti, scelti di comune accordo.
Le visite dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno e comunque nell' ambito delle norme previste dalla legge vigente.
In ogni Cooperativa saranno istituiti i libretti sanitari e di rischio. Le spese relative a carico dell'azienda.
Le parti si impegnano comunque a seguire l'impostazione, in materia di medicina del lavoro, concordate a livello territoriale fra le parti sociali e U.S.L..
Per quanto concerne le visite mediche le imprese concederanno ai lavoratori un permesso non retribuito per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle stesse. Detto permesso, fino ad un limite massimo di quattro ore verrà retribuito dalla Cassa Edile attingendo al residuo di gestione della Cassa stessa.
Qualora eccezionalmente per l'effettuazione della visita medica non dovessero essere sufficienti quattro ore, la retribuzione delle ore eccedenti verrà effettuata dalla Cassa Edile a giudizio degli organismi di gestione della medesima.
Le Cooperative si impegnano a tenere un archivio delle schede tecniche delle sostanze utilizzate nel processo produttivo indicanti, oltre alla loro composizione, modalità d'uso, precauzioni, tossicità e modalità di pronto soccorso in caso di contatto accidentale, fornite dalle Ditte produttrici e dame adeguate informazioni ai lavoratori. Stampa questa pagina