Art 23 ) CONTROLLI SANITARI
In conformità alle norme di cui all' art. 9 della legge 300/70
( Statuto dei diritti dei lavoratori) le Cooperative sono tenute a inviare
i lavoratori dipendenti alle visite di controllo sanitario presso i Servizi
di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro delle U.S.L. o presso altri
Enti o Istituti all'uopo preposti, scelti di comune accordo.
Le visite dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno e comunque
nell' ambito delle norme previste dalla legge vigente.
In ogni Cooperativa saranno istituiti i libretti sanitari e di rischio.
Le spese relative a carico dell'azienda.
Le parti si impegnano comunque a seguire l'impostazione, in materia di
medicina del lavoro, concordate a livello territoriale fra le parti sociali
e U.S.L..
Per quanto concerne le visite mediche le imprese concederanno ai lavoratori
un permesso non retribuito per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione
delle stesse. Detto permesso, fino ad un limite massimo di quattro ore
verrà retribuito dalla Cassa Edile attingendo al residuo di gestione
della Cassa stessa.
Qualora eccezionalmente per l'effettuazione della visita medica non dovessero
essere sufficienti quattro ore, la retribuzione delle ore eccedenti verrà
effettuata dalla Cassa Edile a giudizio degli organismi di gestione della
medesima.
Le Cooperative si impegnano a tenere un archivio delle schede tecniche
delle sostanze utilizzate nel processo produttivo indicanti, oltre alla
loro composizione, modalità d'uso, precauzioni, tossicità
e modalità di pronto soccorso in caso di contatto accidentale,
fornite dalle Ditte produttrici e dame adeguate informazioni ai lavoratori.
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