Art.24 ) FERIE
Fermo restando quanto previsto dal CCNL e dopo aver ribadito che il diritto
alle ferie è irrinunciabile, le parti convengono di determinare
i seguenti periodi di ferie:
a) tre settimane saranno godute collettivamente nel mese di agosto di
ogni anno;
,
b) una settimana sarà goduta individualmente dai lavoratori, previo
accordo con la Cooperativa e comunque compatibilmente con le esigenze
tecnico produttive dell'impresa.
Art. 25 ) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Per agevolare il periodico ritorno in famiglia dei lavoratori extra comunitari,
viene loro concessa la possibilità di cumulare ferie, permessi
sostitutivi, ex festività abolite, R.O.L. ed aspettativa, nei limiti
del vigente C.C.N.L., compresi quelli maturati e non fruiti dell'anno
precedente. Resta in ogni caso salva la possibilità di raggiungere
fra le parti accordi diversi allo scopo di soddisfare specifiche esigenze
della Cooperativa e dei lavoratori.
Art. 26) TRA TT AMENTO ECONOMICO DELLE FERIE
In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 58 del CCNL le parti concordano
che le Cooperative debbono provvedere al pagamento diretto ai lavoratori
delle giornate di ferie con la retribuzione del mese in cui vengono godute.
Per il periodo feriale deve essere corrisposta la retribuzione globale
di fatto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in carenza del godimento
in tutto o in parte del periodo feriale, il lavoratore avrà diritto
alla liquidazione del trattamento economico del periodo di ferie non goduto.
Sia agli effetti del pagamento che del godimento, la frazione di mese
superiore ai 15 gg. di calendario è considerata come mese intero.
Agli effetti di cui sopra le ore di assenza per malattia e infortunio,
sempre nell'ambito dei periodi di conservazione del posto previsti dal
CCNL di settore, nonchè per congedo matrimoniale e permessi retribuiti,
vengono equiparati alle effettive prestazioni. 
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