Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art.24 ) FERIE

Fermo restando quanto previsto dal CCNL e dopo aver ribadito che il diritto alle ferie è irrinunciabile, le parti convengono di determinare i seguenti periodi di ferie:
a) tre settimane saranno godute collettivamente nel mese di agosto di ogni anno;
,
b) una settimana sarà goduta individualmente dai lavoratori, previo accordo con la Cooperativa e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell'impresa.

Art. 25 ) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Per agevolare il periodico ritorno in famiglia dei lavoratori extra comunitari, viene loro concessa la possibilità di cumulare ferie, permessi sostitutivi, ex festività abolite, R.O.L. ed aspettativa, nei limiti del vigente C.C.N.L., compresi quelli maturati e non fruiti dell'anno precedente. Resta in ogni caso salva la possibilità di raggiungere fra le parti accordi diversi allo scopo di soddisfare specifiche esigenze della Cooperativa e dei lavoratori.

Art. 26) TRA TT AMENTO ECONOMICO DELLE FERIE

In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 58 del CCNL le parti concordano che le Cooperative debbono provvedere al pagamento diretto ai lavoratori delle giornate di ferie con la retribuzione del mese in cui vengono godute.
Per il periodo feriale deve essere corrisposta la retribuzione globale di fatto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in carenza del godimento in tutto o in parte del periodo feriale, il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del trattamento economico del periodo di ferie non goduto.
Sia agli effetti del pagamento che del godimento, la frazione di mese superiore ai 15 gg. di calendario è considerata come mese intero.
Agli effetti di cui sopra le ore di assenza per malattia e infortunio, sempre nell'ambito dei periodi di conservazione del posto previsti dal CCNL di settore, nonchè per congedo matrimoniale e permessi retribuiti, vengono equiparati alle effettive prestazioni. Stampa questa pagina