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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art. 27) TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

Carenza malattia
A parziale deroga a quanto previsto dall' art. 66 del CCNL dell' 1/3/91, l'impresa cooperativa erogherà agli operai, per i primi tre giorni di malattia, una indennità pari al 100% della retribuzione a prescindere dalla durata della malattia stessa.
Carenza infortunio
In caso di infortunio l'impresa cooperativa erogherà per i primi tre giorni di assenza, successivi a quello in cui si è verificato l'infortunio, un trattamento pari al 100 % della retribuzione.
Quorum malattia/infortunio
Fermo quanto previsto dal CCNL in materia di quorum di ore per avere diritto al conguaglio dei contributi dovuti alla Cassa Edile in caso di malattia e infortunio, l'impresa cooperativa ne potrà usufruire anche se i dipendenti non hanno maturato il quorum di 450 ore nel trimestre precedente l'evento purchè il dipendente sia occupato per la prima volta in edilizia o che provenga da altri settori con passaggio diretto o comunque documentando di essere già stato occupato in edilizia nei 6 mesi precedenti il rientro nel settore edile. Stampa questa pagina