Art. 27) TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
ED INFORTUNIO
Carenza malattia
A parziale deroga a quanto previsto dall' art. 66 del CCNL dell' 1/3/91,
l'impresa cooperativa erogherà agli operai, per i primi tre giorni
di malattia, una indennità pari al 100% della retribuzione a prescindere
dalla durata della malattia stessa.
Carenza infortunio
In caso di infortunio l'impresa cooperativa erogherà per i primi
tre giorni di assenza, successivi a quello in cui si è verificato
l'infortunio, un trattamento pari al 100 % della retribuzione.
Quorum malattia/infortunio
Fermo quanto previsto dal CCNL in materia di quorum di ore per avere diritto
al conguaglio dei contributi dovuti alla Cassa Edile in caso di malattia
e infortunio, l'impresa cooperativa ne potrà usufruire anche se
i dipendenti non hanno maturato il quorum di 450 ore nel trimestre precedente
l'evento purchè il dipendente sia occupato per la prima volta in
edilizia o che provenga da altri settori con passaggio diretto o comunque
documentando di essere già stato occupato in edilizia nei 6 mesi
precedenti il rientro nel settore edile. 
|