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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art. 2) RELAZIONI INDUSTRIALI -OSSERVATORIO PROVINCIALE

Le parti si incontreranno nel mese di Marzo e Ottobre di ogni anno. Tali incontri avranno per oggetto le seguenti materie: orari di lavoro, sicurezza sul lavoro, livelli occupazionali e quadro dell'andamento delle acquisizione dei lavori, con particolare riguardo alle commesse di dimensioni superiori al miliardo. Agli incontri saranno presenti le Cooperative aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie e forniranno alle Organizzazioni Sindacali di categoria, sulle medesime materie, informazioni articolate per singola Cooperativa.

Art 3) SUB APPALTO

Le Cooperative hanno l'obbligo di eseguire interamente le lavorazioni con le proprie maestranze retribuite a norma del C.C.N.L. ed integrativi provinciali ed iscritte al libro paga.
Fermo restando quanto stabilito dalle leggi in materia di appalto e sub appalto e dal C.C.N.L. art.5, le parti concordano il divieto assoluto al ricorso di lavorazioni a cottimo; inoltre le parti concordano il ricorso al sub appalto ad aziende specialistiche che abbiano proprie strutture, attrezzature, macchinari, nonchè privilegiando fra queste coloro che abbiano lavoratori dipendenti per le seguenti lavorazioni:
a) lavori di istallazione di impianti elettrici, opere da fabbro, opere di tinteggiatura;
b) lavori di istallazione di impianti idrico sanitari, di riscaldamento, di ventilazione, di lattoneria in genere;
c) lavori per la fornitura e posa in opera di infissi e serramenti di ogni tipo; d) altri lavori quali ad esempio: scavi e movimento terra, pavimentazioni speciali;
e )lavori di carpenteria in legno e ferro e carpenteria industriale ( fermo restando l'impegno delle cooperative di operare affinchè queste lavorazioni siano effettuate con proprie maestranze);
f) lavori per l'esecuzione di .intonaci, tamponamenti, tramezzature interne e prefabbricate;
g) lavori per la forni tura e posa di pavimenti e rivestimenti;
h) per eventuali altre lavorazioni le parti concordano di confrontarsi preventivamente in sede aziendale e comunque non si darà corso a decentramento di lavorazioni ulteriori al di fuori di quelle previste senza un accordo fra le parti.
Prima dell'inizio dei lavori di cui al punto e), f), g), le Cooperative dovranno
informare la R.S.U. e dare comunicazione scritta alle OO.SS. Provinciali utilizzando il modulo allegato al presente contratto ( allegato 1 ). Per il punto h) le Cooperative dovranno concordare con la R.S.U. e le OO.SS. la cessione in sub appalto, comunicare la denominazione della impresa esecutrice, il volume, l'importo ed i tempi previsti per la realizzazione del sub appalto stesso.
REQUISITI DELL' AZIENDA APPALTATRICE :
-idonea organizzazione dell'impresa in termini di managerialità, professionalità acquisita;
-dotazione delle necessarie attrezzature sopratutto per le opere ad alta specializzazione;
-garanzie antinfortunistiche;
-rispetto dei CCNL ed iscrizione preventiva alle Casse Edili che deve risultare da Pag 4
documentazione.
Le parti concordano sulla istituzione di un elenco di imprese subappaltatrici da tenersi presso la Cassa Edile o il Comitato Tecnico Territoriale. Per la definizione di tale elenco verrà utilizzato l'apposito modulo che si allega. Le parti esprimono il proprio impegno affinchè alla definizione dell' elenco delle imprese subappaltatrici concorrano anche altre forze datoriali presenti nel settore. Stampa questa pagina