Art. 2) RELAZIONI INDUSTRIALI -OSSERVATORIO
PROVINCIALE
Le parti si incontreranno nel mese di Marzo e Ottobre di ogni anno. Tali
incontri avranno per oggetto le seguenti materie: orari di lavoro, sicurezza
sul lavoro, livelli occupazionali e quadro dell'andamento delle acquisizione
dei lavori, con particolare riguardo alle commesse di dimensioni superiori
al miliardo. Agli incontri saranno presenti le Cooperative aderenti alle
Associazioni Datoriali firmatarie e forniranno alle Organizzazioni Sindacali
di categoria, sulle medesime materie, informazioni articolate per singola
Cooperativa.
Art 3) SUB APPALTO
Le Cooperative hanno l'obbligo di eseguire interamente le lavorazioni
con le proprie maestranze retribuite a norma del C.C.N.L. ed integrativi
provinciali ed iscritte al libro paga.
Fermo restando quanto stabilito dalle leggi in materia di appalto e sub
appalto e dal C.C.N.L. art.5, le parti concordano il divieto assoluto
al ricorso di lavorazioni a cottimo; inoltre le parti concordano il ricorso
al sub appalto ad aziende specialistiche che abbiano proprie strutture,
attrezzature, macchinari, nonchè privilegiando fra queste coloro
che abbiano lavoratori dipendenti per le seguenti lavorazioni:
a) lavori di istallazione di impianti elettrici, opere da fabbro, opere
di tinteggiatura;
b) lavori di istallazione di impianti idrico sanitari, di riscaldamento,
di ventilazione, di lattoneria in genere;
c) lavori per la fornitura e posa in opera di infissi e serramenti di
ogni tipo; d) altri lavori quali ad esempio: scavi e movimento terra,
pavimentazioni speciali;
e )lavori di carpenteria in legno e ferro e carpenteria industriale (
fermo restando l'impegno delle cooperative di operare affinchè
queste lavorazioni siano effettuate con proprie maestranze);
f) lavori per l'esecuzione di .intonaci, tamponamenti, tramezzature interne
e prefabbricate;
g) lavori per la forni tura e posa di pavimenti e rivestimenti;
h) per eventuali altre lavorazioni le parti concordano di confrontarsi
preventivamente in sede aziendale e comunque non si darà corso
a decentramento di lavorazioni ulteriori al di fuori di quelle previste
senza un accordo fra le parti.
Prima dell'inizio dei lavori di cui al punto e), f), g), le Cooperative
dovranno
informare la R.S.U. e dare comunicazione scritta alle OO.SS. Provinciali
utilizzando il modulo allegato al presente contratto ( allegato 1 ). Per
il punto h) le Cooperative dovranno concordare con la R.S.U. e le OO.SS.
la cessione in sub appalto, comunicare la denominazione della impresa
esecutrice, il volume, l'importo ed i tempi previsti per la realizzazione
del sub appalto stesso.
REQUISITI DELL' AZIENDA APPALTATRICE :
-idonea organizzazione dell'impresa in termini di managerialità,
professionalità acquisita;
-dotazione delle necessarie attrezzature sopratutto per le opere ad alta
specializzazione;
-garanzie antinfortunistiche;
-rispetto dei CCNL ed iscrizione preventiva alle Casse Edili che deve
risultare da Pag 4
documentazione.
Le parti concordano sulla istituzione di un elenco di imprese subappaltatrici
da tenersi presso la Cassa Edile o il Comitato Tecnico Territoriale. Per
la definizione di tale elenco verrà utilizzato l'apposito modulo
che si allega. Le parti esprimono il proprio impegno affinchè alla
definizione dell' elenco delle imprese subappaltatrici concorrano anche
altre forze datoriali presenti nel settore. 
|