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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art.30) PREMIO FEDELTA' E. RIVALUTAZIONE PROVVIDENZE CASSA EDILE

Le centrali cooperative della provincia di Rimini, dichiarano la propria disponibilità alla costituzione, presso la Cassa Mutua Edile, di un fondo provinciale, senza aggravi contributivi per le aziende, che possa garantire ai lavoratori pensionandi ( a partire dai lavoratori che andranno in pensione nel 1998 ) una integrazione delle prestazioni di APES; inoltre, le parti convengono sulla necessità di una rivalutazione dei valori e la modifica delle modalità. erogazione delle prestazioni, delle attuali provvidenze erogate dalla Cassa Mutua Edile ( protesi dentarie, acustiche, assegno funerario, borse d studio, ecc. ). Le parti si incontreranno entro il 30 settembre per verificare la definizione contrattuale di quanto contenuto nel presente articolo.

Art. 31) QUOTE SINDACALI

Con riferimento all'art. 74 del CCNL viene istituita una delega a livello aziendale per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori da parte delle imprese. Le imprese cooperative, dietro presentazione di delega individuale firmata dal lavoratore interessato, verseranno il contributo sindacale alla Organizzazione prescelta, secondo le modalità da quest' ultima indicate.
Si rimanda all'accordo del 24-7 92 ( ALLEGATO 5 ) per le modalità ulteriori di esenzione delle quote delega e delle quote di adesione contrattuale di competenza delle Organizzazioni Sindacali Provinciali.
Per quanto riguarda le quote di Adesione Contrattuale Territoriale e Nazionale le parti si danno atto che le imprese cooperative verseranno alla Cassa Edile soltanto le quote di spettanza delle sole Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Stampa questa pagina