Art. 5 ) ORARIO DI LAVORO
La distribuzione delle 40 ore di lavoro
settimanale, sarà effettuata su 5 giorni dal lunedì al venerdì,
con la seguente ripartizione:
-dalle ore 7,30 alle ore 12
-dalle ore 13,30 alle ore 17
Fermo restando le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, l'orario di lavoro
sopra indicato, potrà subire modificazioni per:
a) motivi di carattere tecnico indipendenti dalle volontà delle
parti;
b) ordinanze di Enti Pubblici per motivi di pubblica utilità;
c) accordi aziendali tra le parti.
Per gli autisti l'orario di lavoro si calcola dal momento in cui prendono
servizio sul mezzo su precisa disposizione aziendale, fino al deposito
serale dello stesso, detraendo la sosta stabilita per il pranzo.
Nell'intento di addivenire ad una gestione dell'orario di lavoro più
omogenea e rispondente alla peculiarità del settore edile, le parti
concordano, fermo restando quanto stabilito in materia dal CCNL e cioè
l'orario settimanale di 40 ore, di utilizzare 42 ore del monte ore
di 88,previste dall'articolo46 bis (riposi annui) del CCNL 09/02/2000
e la ex festività 4 novembre, al fine di effettuare nei mesi di
novembre, dicembre e gennaio 35 ore di lavoro settimanali, a partire
dalla seconda settimana precedente il primo lunedì di dicembre.
Pertanto l'orario di lavoro è determinato in 35 ore settimanali
per un periodo di 10 settimane consecutive a decorrere dalla seconda
settimana ,precedente il primo lunedì di dicembre, a decorrere
dal l'anno 2003.
Le eventuali ore residue, rispetto alla riduzione di orario complessivamente
prevista dal CCNL e contratto integrativo, verranno godute come permessi
individuali e saranno retribuite nel mese di godimento sulla base della
retribuzione globale di fatto mensile. Qualora per ragioni tecniche
ed organizzative del cantiere le cooperative intendano non effettuare
la riduzione d'orario, limitatamente alle due settimane di novembre ,
ciò sarà possibile, previo accordo con le RSU, o in loro
assenza con le OOSS provinciali firmatarie del presente accordo. Eventuali
diverse modalità di gestione del monte ore, di riduzione dell'orario
di lavoro, potranno essere concordate fra le parti a livello aziendale.
Per le categorie impiegatizie si demanda a livello aziendale la trattazione
di tale normativa. Inoltre si concorda che a fronte di particolari esigenze
produttive, per le quali si renderà necessario il ricorso al lavoro
supplementare o straordinario, le parti si incontreranno a livello aziendale.
Nota a verbale: a seguito della richiesta delle centrali cooperative ,
le parti firmatarie si incontreranno nel mese di settembre 2003, per esaminare
una eventuale modifica della norma riguardante il numero di settimane
per le quali, sia possibile previo accordo sindacale, non effettuare la
riduzione d'orario. 
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