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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art .8) SUPERMINIMO OPERAI 1° LIVELLO
Ai lavoratori operai di l° livello, ai quali siano state erogate 3 prestazioni APEO con anzianità a livello di settore, viene riconosciuto un superminimo di€. 30,00.
L'erogazione di tale superminimo avviene in ogni caso, salvo ai lavoratori per i quali, la cooperativa intenda effettuare una verifica preventiva, da formularsi 3 mesi prima dell' erogazione della terza prestazione APEO. L'erogazione avverrà dal 1/01/2003. Tale superminimo è da considerarsi utile agli effetti della determinazione dei diversi istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R. Stampa questa pagina