Art .8) SUPERMINIMO OPERAI 1° LIVELLO
Ai lavoratori operai di l° livello, ai quali siano state erogate 3
prestazioni APEO con anzianità a livello di settore, viene riconosciuto
un superminimo di€. 30,00.
L'erogazione di tale superminimo avviene in ogni caso, salvo ai lavoratori
per i quali, la cooperativa intenda effettuare una verifica preventiva,
da formularsi 3 mesi prima dell' erogazione della terza prestazione APEO.
L'erogazione avverrà dal 1/01/2003. Tale superminimo è da
considerarsi utile agli effetti della determinazione dei diversi istituti
contrattuali e di legge, compreso il T.F.R. 
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