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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 10/02/2003 TORNA ALL'INDICE

Art. 9) TRASFERTA

In riferimento al 20 comma dell'art. 61 del vigente CCNL, fatte salve le condizioni di miglior favore, è considerato lavoro in trasferta quello prestato in cantieri distanti più di 12 Km dal luogo di assunzione ( sede legale della Cooperativa o eventuali sedi secondarie o cantieri operativi o impianti con carattere di stabilità o sede del Municipio del Comune di assunzione).
Ai lavoratori in trasferta sarà garantito il consumo del pasto a totale carico dell' azienda e ove questo risultasse materialmente impossibile, il pasto sarà sostituito da una diaria pari al 18 % da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto dell'operaio specializzato. La presente normativa sostituisce la diaria di cui al 20 comma art. 61 del C.C.N.L..
In aggiunta a quanto sopra ed all'eventuale rimborso di vitto e alloggio, ai lavoratori temporaneamente in trasferta, vengono corrisposte le seguenti diarie giornaliere dalla data del 01/01/2003 e che costituiscono ad ogni effetto parte integrante del trattamento di trasferta.

Rientro giornaliero:
da 12 a 30 Km € 3,00 giornalieri
oltre 30 fino a 50 Km € 3,62 giornalieri
da 50 a 75 km €5,16 giornalieri
da 75 km a rientro giornaliero
(max 1 ora di percorrenza) €7,75 giornalieri


Rientro settimanale €16,00 giornalieri

Rientro quindicinale € 26,00 giornalieri

Per i rientri oltre i 15 giorni i compensi verranno definiti a livello aziendale, i n relazione alla specificità della trasferta, tra la R.S.U. e/o le Organizzazioni Sindacali di Categoria e la Direzione Aziendale.
Le diarie per i rientri periodici, non giornalieri, sono dovute per tutti i giorni di effettiva permanenza fuori sede. Le stesse sono valide anche per gli impiegati e sostituiscono quelle previste dall'art. 91 punto 3 del CCNL.
Per i rientri settimanali e oltre, le ore di viaggio non fanno parte del normale orario di lavoro e dovranno essere retribuite con la retribuzione globale di fatto. A livello aziendale, saranno regolamentati i riposi compensativi di cui potranno beneficiare i lavoratori sottoposti a trasferta con rientro settimanale o quindicinale.
Le parti concordano sulla necessità di adottare criteri di rotazione nella
individuazione di lavoratori da destinare a trasferte con rientri settimanali, quindicinali o oltre. Stampa questa pagina