Art. 9) TRASFERTA
In riferimento al 20 comma dell'art. 61 del vigente CCNL, fatte salve
le condizioni di miglior favore, è considerato lavoro in trasferta
quello prestato in cantieri distanti più di 12 Km dal luogo di
assunzione ( sede legale della Cooperativa o eventuali sedi secondarie
o cantieri operativi o impianti con carattere di stabilità o sede
del Municipio del Comune di assunzione).
Ai lavoratori in trasferta sarà garantito il consumo del pasto
a totale carico dell' azienda e ove questo risultasse materialmente impossibile,
il pasto sarà sostituito da una diaria pari al 18 % da calcolarsi
sulla retribuzione globale di fatto dell'operaio specializzato. La presente
normativa sostituisce la diaria di cui al 20 comma art. 61 del C.C.N.L..
In aggiunta a quanto sopra ed all'eventuale rimborso di vitto e alloggio,
ai lavoratori temporaneamente in trasferta, vengono corrisposte
le seguenti diarie giornaliere dalla data del 01/01/2003 e che
costituiscono ad ogni effetto parte integrante del trattamento di trasferta.
Rientro giornaliero:
da 12 a 30 Km € 3,00 giornalieri
oltre 30 fino a 50 Km € 3,62 giornalieri
da 50 a 75 km €5,16 giornalieri
da 75 km a rientro giornaliero
(max 1 ora di percorrenza) €7,75 giornalieri
Rientro settimanale €16,00 giornalieri
Rientro quindicinale € 26,00 giornalieri
Per i rientri oltre i 15 giorni i compensi verranno definiti a livello
aziendale, i n relazione alla specificità della trasferta, tra
la R.S.U. e/o le Organizzazioni Sindacali di Categoria e la Direzione
Aziendale.
Le diarie per i rientri periodici, non giornalieri, sono dovute per tutti
i giorni di effettiva permanenza fuori sede. Le stesse sono valide anche
per gli impiegati e sostituiscono quelle previste dall'art. 91 punto 3
del CCNL.
Per i rientri settimanali e oltre, le ore di viaggio non fanno parte del
normale orario di lavoro e dovranno essere retribuite con la retribuzione
globale di fatto. A livello aziendale, saranno regolamentati i riposi
compensativi di cui potranno beneficiare i lavoratori sottoposti a trasferta
con rientro settimanale o quindicinale.
Le parti concordano sulla necessità di adottare criteri di rotazione
nella
individuazione di lavoratori da destinare a trasferte con rientri settimanali,
quindicinali o oltre. 
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