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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Il 17.6.1998

tra:

- il Comitato di settore provinciale delle costruzioni, dell'associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro, aderenti alla lega;

- l'Unione Provinciale Cooperative;

- l'Associazione generale cooperative italiane federazione provinciale;

e

- la FILLEA/CGIL provinciale;

- la FILCA/CISL provinciale;

- la FENEA/UIL provinciale.

Si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. 6.7.1995, da valere per tutte le Cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini e per tutti i lavoratori loro dipendenti.

Art. 1 - Azioni di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale

Considerato che:

- il lavoro abusivo e irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL, Cassa Mutua Edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale, nel settore edile ha assunto nella Provincia di Rimini dimensioni rilevanti, pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali, nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato, non più sopportabili;

- sussiste il comune giudizio sulla assoluta priorità di una iniziativa sistematica e coordinata degli organi di vigilanza (INPS - INAIL Direzione provinciale del lavoro, AUSL) contro le imprese che utilizzano il lavoro abusivo e irregolare,

- sussiste la necessità di operare, anche attraverso le relazioni sindacali, per porre le condizioni del rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili ed affini nella Provincia di Rimini, nonché del rilancio del settore delle costruzioni;

le parti firmatarie del presente contratto convengono:

1. Di proporre congiuntamente alle sedi provinciali di INPS e INAIL un'azione di monitoraggio permanente che favorisca e ponga i presupposti per la continuità, oltre il 31.12.1998, del meccanismo premiale originariamente previsto dall'art. 29 della legge 341/95;

2. Di proporre alle sedi provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uno scambio di dati con il sistema informativo della Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini in attesa d'intese nazionali in materia;

3. Di richiedere, in via sperimentale, i dati in possesso della C.C.I.A.A. di Rimini, sulla base di un'intesa con quest'ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Mutua Edile e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo del settore;

4. Le OO.SS. di categoria firmatarie, metteranno a disposizione le informazioni che le Amministrazioni Comunali di Rimini e Riccione forniranno loro in ottemperanza dei protocolli sottoscritti in materia di garanzia di tutela delle condizioni, dei trattamenti economici e contrattuali dei dipendenti impiegati in appalti pubblici e di rispetto della legislazione vigente in materia, nonché di riduzione dei fenomeni di illiceità nella conduzione delle OO.PP.; ciò avverrà anche per gli altri Comuni della Provincia di Rimini non appena saranno stipulati i relativi protocolli; inoltre, le parti firmatarie richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti e ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate, nonché di impegnare i Direttori dei lavori ed i Coordinatori per l'esecuzione dei lavori (Art. 5 D.Lgs. 494/96), alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all'Impresa esecutrice, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e delle dichiarazioni di regolarità contributive nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Mutua Edile, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lettere a) e b) del D.Lgs. 494/96;

5. La Cassa Mutua Edile di Rimini, in caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati, dell'inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovrà studiare ed attuare, opportune iniziative di sensibilizzazione delle Imprese e degli Enti previdenziali ed assicurativi, dei competenti organi ispettivi, nonché delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi 55/90 e 341/95;

6. Di ridefinire i criteri per il rilascio delle certificazioni liberatorie di regolarità contributiva e di inviare periodicamente alle stazioni appaltanti pubbliche della Provincia di Rimini informazioni relative alle Imprese inadempienti;

7. Di richiedere alle Casse Edili delle Provincie di provenienza delle Imprese che concorrono all'aggiudicazione di appalti pubblici nella Provincia di Rimini, informazioni e dati relativi alle suddette imprese;

8. Che la Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini assumerà un ruolo primario nella realizzazione dell'adozione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti; nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie sulla base dei criteri che saranno definiti, ed alla verifica delle aziende operanti nella Provincia di Rimini, provenienti da altre Provincie.

9. Le parti convengono di sensibilizzare il Ministero del Lavoro in merito ad una maggiore presenza nella Provincia di Rimini di Ispettori del Lavoro, adeguati alla repressione del lavoro irregolare.Stampa questa pagina