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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Art. 10 - Pasto

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende, ai lavoratori che, pur non risultando in trasferta per effetto dei regolamenti e contratti in vigore, sono impiegati in squadre con colleghi trasfertisti, sarà riconosciuto il diritto al pasto con costo a totale carico dell'azienda. Resta inteso che il numero dei lavoratori in trasferta sia prevalente rispetto agli altri lavoratori e questi ultimi non siano nelle condizioni logistiche per consumare il pasto a casa.

Art. 11 - Casa cantiere

Ai lavoratori che per esigenze organizzative dovranno utilizzare il loro mezzo per recarsi sul cantiere, sarà corrisposto un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni Km di strada percorso, detratta la franchigia corrispondente alla distanza chilometrica tra casa e luogo di assunzione (sede legale della Cooperativa o eventuali sedi secondarie o centri operativi o impianti con carattere di stabilità o sede del Municipio del Comune di assunzione).

Le parti convengono che dovrà essere privilegiato l'uso dei mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Cooperativa.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.

Art. 12 - Indennità di guida

Ai lavoratori comandati a condurre il mezzo di trasporto messo a disposizione dall'azienda per i trasferimenti al cantiere di lavoro e viceversa, il tempo di guida sarà retribuito con la tariffa oraria corrispondente al 2° livello.

Resta inteso che una volta definito il tempo medio necessario a effettuare il percorso, questo sarà preso a riferimento per il calcolo economico moltiplicandolo per le volte e per i giorni che il lavoratore espleta tale mansione.Stampa questa pagina