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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Art. 13 - Autisti

Si concorda che i mezzi di proprietà aziendale e di norma usati dagli autisti, saranno provvisti di apposita assicurazione contro il rischio di ritiro, della patente.

Inoltre, l'autista oggetto di ritiro o sospensione della patente, avrà diritto alla conservazione del posto e sarà adibito ad altra mansione sino al recupero del documento di guida.

Per gli addetti ai trasporti, assegnati in permanenza in cantieri con regime di trasferta, vale il trattamento indicato alla voce trasferta. Se invece gli stessi addetti, effettuati i singoli trasporti, sono tenuti a ritornare in sede, avranno garantito il rimborso delle spese per. vitto e alloggio sostenute per esigenze di servizio.

Resta inteso che in caso di colpa grave, accertata in giudizio, si procederà a norma di legge e di contratto.

Rimangono salve le condizioni di miglior favore esistenti in sede aziendale.

Art. 14 - Servizio mensa

Per migliorare le condizioni complessive dei lavoratori, le parti concordano di verificare a livello aziendale la possibilità dell'istituzione del servizio mensa attraverso l'utilizzo di mense o di aziende locali di ristorazione alle quali tutti i lavoratori possano accedere. Il costo del pasto sarà a carico dell'impresa per il 75% e del lavoratore per il 25%. Sono fatte salve le condizioni di quanti rientrano nella normativa della trasferta e quelle di miglior favore vigenti a livello aziendale.Stampa questa pagina