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Art. 16 - Elemento Economico Territoriale Le parti convengono di determinare l'Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato come E.E.T.), di cui agli artt. 52, 81 e 6 del C.C.N.L. cooperative del 6 luglio 1995, nella misura del 7% rispetto ai minimi di paga base in vigore al luglio 1997. L'E.E.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del migliore andamento complessivo del settore nella provincia di Rimini nell'anno precedente. Una commissione paritetica composta dalle parti stipulanti si riunirà entro il 30 giugno di ogni anno per valutare la situazione del settore con particolare riferimento ai seguenti indicatori: a) andamento occupazionale rilevabile dai dati forniti dalla cassa edile (Cassa Mutua Edile di Rimini) e dal ricorso all'integrazione salariale; b) andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara delle amministrazioni pubbliche e dalle concessioni edilizie rilasciate. Dal 1° gennaio 1998 di ogni anno e per tutta la vigenza del presente integrativo, un importo corrispondente all'E.E.T. verrà erogato in quote mensili ai lavoratori a titolo di acconto. Pertanto la struttura dell'E.E.T. potrà essere modificata in occasione della verifica fissata al giugno di ogni anno. Inoltre si da atto che, la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo, è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e 3 luglio 1997 e che l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, convertito con legge 23 marzo 1997 n. 135. Con decorrenza 1° gennaio 1998 l'E.E.T.
che concorre a determinare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati
della provincia di Rimini è il seguente:
Gli arretrati dell'E.E.T. dal 1° gennaio 1998, verranno corrisposti ai dipendenti con la retribuzione del mese di luglio 1998. Norma transitoria Tenuto conto della diversa previsione
contenuta nei Contratti Nazionali di settore, circa la definizione dell'E.E.T.,
ed al solo fine di garantire l'omogeneità di trattamento dei lavoratori
nell'ambito provinciale, le Associazioni delle Cooperative di Rimini,
pur riaffermando il valore del principio contenuto nell'art. 6, lettera
D) del C.C.N.L. 60/07/95, impegnano le proprie associate a computare detto
E.E.T. come elemento utile agli effetti della determinazione dei diversi
istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il T.F.R., fino al rinnovo
del vigente C.C.N.L.
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