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Art. 17 - Formazione professionale Le Associazioni delle Imprese Cooperative e FILLEA/FILCA/FENEAL provinciali concordano sulla necessità di addivenire ad una ristrutturazione del sistema di formazione professionale nel settore delle costruzioni. Riconoscono altresì, la necessità che a far parte degli organismi di gestione della scuola Edile provinciale vengano chiamate tutte le Associazioni Imprenditoriali del settore, al fine di poter concorrere tutti alla partecipazione e alla definizione di progetti formativi e di qualificazione per giovani residenti e/o per lavoratori immigrati, in quanto si ritiene necessario creare condizioni professionali per la immissione nel settore di nuove e giovani forze. Al fine di incentivare la partecipazione di giovani a corsi di formazione professionale promossi e gestiti dalla scuola edile o da altri enti di formazione, riconosciuti come tali dalle parti sociali, si concorda che il tempo di frequenza a detti corsi (certificato dall'ente di formazione) concorrerà a ridurre la durata dell'apprendistato di un pari periodo. Inoltre, convenendo sulla necessità di una specializzazione professionale, in particolare per le maestranze già occupate nel settore, si ritiene opportuno compiere un salto di qualità in questa direzione attraverso l'incentivazione dei lavoratori alla frequenza a corsi gestiti autonomamente dalle cooperative, da centri di formazione del movimento cooperativo e/o dalla scuola edile. A tal fine si conviene di estendere il diritto all'utilizzo delle 150 ore previste dall'art. 27 (diritto allo studio) del vigente C.C.N.L., con le medesime modalità. Si conviene che entro 4 mesi dal termine
del corso si attiveranno dei confronti, nelle singole aziende, per verificare
l'aderenza del livello di inquadramento alle specializzazioni conseguite.
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