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Art. 18 - Contratti formazione lavoro Ai giovani assunti con Contratto di Formazione Lavoro verrà riconosciuta l'indennità territoriale di settore o il premio di produzione della categoria di appartenenza e l'elemento economico territoriale. Si conviene che la formazione teorica, prevista nei singoli progetti formativi ai fini dell'acquisizione della professionalità, redatti e diretti dall'Impresa, sarà effettuata tramite centri e scuole di formazione già esistenti. Art. 19 - Inquadramenti professionali Entro il 1994 si terranno incontri a livello delle singole Cooperative per una verifica degli inquadramenti dei lavoratori. Particolare attenzione sarà dedicata ai lavoratori inquadrati al 1° livello ed ai capi cantiere. A fronte dei significativi cambiamenti intervenuti nel ciclo produttivo e sotto il versante gestionale, che hanno portato le cooperative a misurarsi con problematiche di natura tecnica, organizzativa e gestionale su commesse di grosse dimensioni e complessità, le parti ritengono applicabile in via sperimentale ed a livello di ogni singola azienda, la collocazione di lavoratori con inquadramento operaio al 7° livello. A tale scopo si individuano alcuni criteri di riferimento utili al fine della applicazione di tale livello (Allegato 3). La scelta di applicazione a titolo sperimentale, cui le parti convengono di addivenire, va collegata all'esigenza di meglio analizzare e studiare le modifiche tecnico organizzative intervenute nel ciclo produttivo, i cambiamenti conseguenti intervenuti nei contenuti professionali delle singole posizioni per poi produrre gli adeguamenti anche in termini di profili professionali. Le OO.SS. e le cooperative si danno reciprocamente
atto che quanto sopra non comporta nessuna modifica nella distribuzione
professionale dei lavoratori sui livelli inferiori.
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