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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Art. 20 - Cassa integrazione guadagni

Eventuali ricorsi alla cassa integrazione guadagni ordinaria, sospensione causa maltempo, saranno oggetto di una informazione confronto di merito fra direzione aziendale e organizzazioni sindacali. La direzione aziendale darà informazione dell'eventuale ricorso alla CIG/O almeno una settimana prima della sospensione o della prevista interruzione lavori.

Indipendentemente dalle cause i dati relativi alle competenze dei lavoratori (periodo, ore, importo) sono da registrare a libro paga a titolo di anticipazione da parte datore di lavoro.

Si ribadisce la responsabilità della cooperativa nel porre i lavoratori in CIG. Qualora la richiesta non fosse accolta per motivi manifestamente dipendenti dalla dell'impresa o da vizi procedurali, la cooperativa dovrà corrispondere in l'importo perso dai lavoratori. La cooperativa è tenuta a fornire, su richiesta dei delegati sindacali o dalle OO.SS. territoriali, l'elenco dei beneficiari della CIG e l'importo corrisposto ad ogni lavoratore.

Art. 21 - Sicurezza - Prevenzione infortuni - CPT

Le parti concordano sull'esigenza di intensificare l'impegno per di sicurezza e per l'adozione delle iniziative più adeguate per la tutela della salute dei lavoratori.

In questo contesto si inserisce il ruolo del CPT attivato con l'accordo del 10.12.1992 il cui testo e il regolamento fanno parte del presente accordo (Allegato 4).Stampa questa pagina