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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Art. 22 - Indennità per lavori speciali - Impiego sostanze tossiche/nocive

In aggiunta all'art. 60 del C.C.N.L., fermo restando quanto previsto dall'art. stesso (Indennità per lavori speciali), si precisa che l'indennità prevista al punto 9 (11%) andrà corrisposta anche per lavori che richiedano l'uso di sostanze nocive cancerogene, anche se eseguiti al di fuori di stabilimenti.

Esempio: stesura del Bitume.

Art. 23 - Controlli sanitari

In conformità alle norme di cui all'art. 9 della legge 300/70 (Statuto dei diritti dei lavoratori) le Cooperative sono tenute a inviare i lavoratori dipendenti alle visite di controllo sanitario presso i Servizi di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro delle U.S.L. o presso altri Enti o Istituti all'uopo preposti, scelti di comune accordo.

Le visite dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno e comunque nell'ambito delle norme previste dalla legge vigente.

In ogni Cooperativa saranno istituiti i libretti sanitari e di rischio. Le spese relative a carico dell'azienda.

Le parti si impegnano comunque a seguire l'impostazione, in materia di medicina del lavoro, concordate a livello territoriale fra le parti sociali e U.S.L..

Per quanto concerne le visite mediche le imprese concederanno ai lavoratori un permesso non retribuito per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle stesse. Detto permesso, fino ad un limite massimo di quattro ore verrà retribuito dalla Cassa Edile attingendo al residuo di gestione della Cassa stessa.

Qualora eccezionalmente per l'effettuazione della visita medica non dovessero essere sufficienti quattro ore, la retribuzione delle ore eccedenti verrà effettuata dalla Cassa Edile a giudizio degli organismi di gestione della medesima.

Le Cooperative si impegnano a tenere un archivio delle schede tecniche delle sostanze utilizzate nel processo produttivo indicanti, oltre alla loro composizione, modalità d'uso, precauzioni, tossicità e modalità di pronto soccorso in caso di contatto accidentale, fornite dalle Ditte produttrici e darne adeguate informazioni ai lavoratori.Stampa questa pagina