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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Art. 24 - Ferie

Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. e dopo aver ribadito che il diritto alle ferie è irrinunciabile, le parti convengono di determinare i seguenti periodi di ferie:

a) tre settimane saranno godute collettivamente nel mese di agosto di ogni anno;

b) una settimana sarà goduta individualmente dai lavoratori, previo accordo con la Cooperativa e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell'impresa.

Art. 25 - Lavoratori extracomunitari

Per agevolare il periodico ritorno in famiglia dei lavoratori extra comunitari, viene loro concessa la possibilità di cumulare ferie, permessi sostitutivi, ex festività abolite, R.O.L. ed aspettativa, nei limiti del vigente C.C.N.L., compresi quelli maturati e non fruiti dell'anno precedente.

Resta in ogni caso salva la possibilità di raggiungere fra le parti accordi diversi allo scopo di soddisfare specifiche esigenze della Cooperativa e dei lavoratori.Stampa questa pagina