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Art. 26 - Trattamento Economico delle Ferie In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 58 del C.C.N.L. le parti concordano che le Cooperative debbono provvedere al pagamento diretto ai lavoratori delle giornate di ferie con la retribuzione del mese in cui vengono godute. Per il periodo feriale deve essere corrisposta la retribuzione globale di fatto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in carenza del godimento in tutto o in parte del periodo feriale, il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del trattamento economico del periodo di ferie non goduto. Sia agli effetti del pagamento che del godimento, la frazione di mese superiore ai 15 gg. di calendario è considerata come mese intero. Agli effetti di cui sopra le ore di assenza
per malattia e infortunio, sempre nell'ambito dei periodi di conservazione
del posto previsti dal C.C.N.L. di settore, nonché per congedo
matrimoniale e permessi retribuiti, vengono equiparati alle effettive
prestazioni.
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