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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
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Art. 27 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio Carenza malattia A parziale deroga a quanto previsto dall'art. 66 del C.C.N.L. dell'1.3.1991, l'impresa cooperativa erogherà agli operai, per i primi tre giorni di malattia, una indennità pari al 100% della retribuzione a prescindere dalla durata della malattia stessa. Carenza infortunio In caso di infortunio l'impresa cooperativa erogherà per i primi tre giorni di assenza, successivi a quello in cui si è verificato l'infortunio, un trattamento pari al 100% della retribuzione. Quorum malattia/infortunio Fermo quanto previsto dal C.C.N.L. in
materia di quorum di ore per avere diritto al conguaglio dei contributi
dovuti alla Cassa Edile in caso di malattia e infortunio, l'impresa cooperativa
ne potrà usufruire anche se i dipendenti non hanno maturato il
quorum di 450 ore nel trimestre precedente l'evento purché il dipendente
sia occupato per la prima volta in edilizia o che provenga da altri settori
con passaggio diretto o comunque documentando di essere già stato
occupato in edilizia nei 6 mesi precedenti il rientro nel settore edile.
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