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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Art. 31 - Quote sindacali

Con riferimento all'art. 74 del C.C.N.L. viene istituita una delega a livello aziendale per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori da parte delle imprese. Le imprese cooperative, dietro presentazione di delega individuale firmata dal lavoratore interessato, verseranno il contributo sindacale alla Organizzazione prescelta, secondo le modalità da quest'ultima indicate.

Si rimanda all'accordo del 24.7.1992 (Allegato 5) per le modalità ulteriori di esenzione delle quote delega e delle quote di adesione contrattuale di competenza delle Organizzazioni Sindacali Provinciali.

Per quanto riguarda le quote di Adesione Contrattuale Territoriale e Nazionale le parti si danno atto che le imprese cooperative verseranno alla Cassa Edile soltanto le quote di spettanza delle sole Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 32 - Decorrenza e durata

Salvo quanto disposto dalla contrattazione nazionale il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1998 ed avrà durata fino al 31.12.2001.Stampa questa pagina