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Art. 4 - Appalti Le parti concordano di promuovere iniziative nei confronti degli Enti Appaltanti al fine di rendere operativo, attraverso l'adozione di regolamenti appositi o la variazione dei regolamenti sugli appalti già adottati, quanto sottoscritto dalle Centrali Cooperative, Collegio dei Costruttori e Organizzazioni Sindacali in data 11 maggio 1993 (allegato 2). Inoltre ritengono necessario sollecitare gli Enti Appaltanti a non invitare imprese nelle quali si siano verificati gravi infortuni sul lavoro, dovuti alla mancata osservanza delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, che ripetutamente hanno avuto insolvenze con i lavoratori, Casse Edili, Enti previdenziali e gravi pendenze con l'Ispettorato del Lavoro. In ogni cantiere sarà tenuto un elenco aggiornato dei lavoratori presenti. Tale elenco sarà custodito dal capo cantiere e potrà essere visionato dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Le parti concordano inoltre sulla necessità di avviare la realizzazione di osservatori sugli appalti pubblici a livello regionale e locale con lo scopo di garantire: - la massima trasparenza e informazione sulle gare di appalto; - favorire il confronto tra stazioni appaltanti, Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali finalizzato ad omogeneizzare le modalità di effettuazione delle gare e i criteri di ricerca delle imprese; - garantire il raccordo fra le imprese
affidatarie e il mercato del lavoro locale.
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