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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Art. 5 - Orario di lavoro

La distribuzione delle 40 ore di lavoro settimanale, sarà effettuata su 5 giorni dal lunedì al venerdì, con la seguente ripartizione:

- dalle ore 7,30 alle ore 12;
- dalle ore 13,30 alle ore 17.

Fermo restando le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, l'orario di lavoro sopra indicato, potrà subire modificazioni per:

a) motivi di carattere tecnico indipendenti dalle volontà delle parti; b) ordinanze di Enti Pubblici per motivi di pubblica utilità;

c) accordi aziendali tra le parti.

Per gli autisti l'orario di lavoro si calcola dal momento in cui prendono servizio sul mezzo su precisa disposizione aziendale, fino al deposito serale dello stesso, detraendo la sosta stabilita per il pranzo.

Nell'intento di addivenire ad una gestione dell'orario di lavoro più omogenea e rispondente alla peculiarità del settore edile, le parti concordano, fermo restando quanto stabilito in materia dal C.C.N.L. e cioè l'orario settimanale di 40 ore, di utilizzare le ex festività del 2 giugno e del 4 novembre più 4 ore dal monte dei permessi retribuiti previsti dal C.C.N.L. al fine di effettuare nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 35 ore di lavoro settimanali, a partire dalla quarta settimana precedente il primo lunedì di dicembre.

Pertanto l'orario di lavoro è determinato in 35 ore settimanali per un periodo di 12 settimane consecutive a decorrere dalla quarta settimana precedente il primo lunedì di dicembre.

Le eventuali ore residue rispetto alla riduzione di orario complessivamente prevista dal C.C.N.L. e contratto integrativo, verranno godute come permessi individuali e saranno retribuite nel mese di godimento sulla base della retribuzione globale di fatto mensile. Nel caso in cui le festività soppresse del 2/6 e 4/11, venissero totalmente reintrodotte, la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il mese di novembre, si riterrà soppressa.

Eventuali diverse modalità di gestione del monte ore, di riduzione dell'orario di lavoro, potranno essere concordate fra le parti a livello aziendale.

Per le categorie impiegatizie si demanda a livello aziendale la trattazione di tale normativa. Inoltre si concorda che a fronte di particolari esigenze produttive, per le quali si renderà necessario il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, le parti si incontreranno a livello aziendale.Stampa questa pagina