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Art. 6 - Trattamento economico dei riposi annui In parziale deroga a quanto previsto dagli art. 46 e art. 58 del C.C.N.L., le parti concordano che le aziende cooperative debbano provvedere al pagamento diretto, ai lavoratori, dei riposi annui retribuiti, con la retribuzione del mese in cui vengono goduti. I riposi di cui sopra debbono essere retribuiti sulla base della retribuzione globale di fatto. Fermo restando il principio del godimento, nel caso in cui i riposi annui non vengano del tutto o in parte goduti, il lavoratore ha comunque diritto alla corresponsione di una indennità equivalente al trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse goduto dei riposi. Tale indennità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di dicembre. I permessi individuali e le riduzioni di orario, maturano nel corso dell'anno in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianità di servizio maturata; a tal fine la frazione di mese superiore a 15 gg. si considera come mese intero. Le ore di assenza per malattia e infortunio,
sempre nell'ambito dei periodi di conservazione del posto previsti dal
C.C.N.L. di settore, nonché per congedo matrimoniale, vengono equiparati
alla effettiva prestazione.
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