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EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Art. 7 - Trattamento dei capi squadra e dei capi cantiere

Sono considerati "capi squadra" coloro che sono preposti dalla cooperativa a coordinare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di operai di qualsiasi categoria o qualifica, partecipando loro stessi all'esecuzione dei lavori.

Sono considerati "capi cantiere" coloro che oltre ad essere preposti al coordinamento di un gruppo di operai, abbiano anche compiti operativi per incarico della direzione tecnica o del responsabile tecnico del cantiere.

Vengono pertanto confermate le figure del capo squadra, del capo cantiere di seconda categoria e del capo cantiere di prima categoria.

Il capo cantiere di 1ª categoria dovrà avere esperienza tecnica generale e capacità organizzativa che lo rendono adatto ad incarichi di lavoro di diversa caratteristica tecnica (edilizia residenziale, industriale, pubblica, ecologica, stradale, urbanistica, ecc.).

Il capo cantiere di 2ª categoria dovrà avere esperienza e preparazione generale superiore al capo squadra ed una preparazione specifica limitata anche ad un solo settore di attività. L'inizio e la fine dell'incarico di capo squadra e di capo cantiere debbono essere espressamente notificati all'interessato mediante comunicazione scritta.

L'assunzione dell'incarico di capo squadra e di capo cantiere non modifica di fatto l'inquadramento professionale del dipendente destinato a tale responsabilità per la quale vengono riconosciute le seguenti indennità:

a) 15% della retribuzione globale di fatto per i capi squadra;
b) 20% della retribuzione globale di fatto per i capi cantiere di 2ª categoria;
c) 25% della retribuzione globale di fatto per i capi cantiere di 1ª categoria.

In sede aziendale il trattamento economico dei capi cantiere di 1ª e di 2ª categoria e dei capi squadra potrà, in alternativa a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, essere sostituito con inquadramenti a livelli retributivi superiori rispetto a quelli in atto, con la contestuale ridefinizione, anche fino ad assorbimento, delle maggiorazioni riconosciute per l'incarico.Stampa questa pagina