Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI COOPERATIVE
 
CONTRATTO PROVINCIALE 17/06/98 TORNA ALL'INDICE

Art. 8 - Superminimo operai 1° livello

Ai lavoratori operai di 1° livello, ai quali siano state erogate 3 prestazioni APEO con anzianità a livello di settore, viene riconosciuto un superminimo di lire 50.000.

L'erogazione di tale superminimo avviene in ogni caso, salvo ai lavoratori per i quali, la cooperativa intenda effettuare una verifica preventiva, da formularsi 3 mesi prima dell'erogazione della terza prestazione APEO. L'erogazione avverrà dal 1° giugno 1998. Tale superminimo è da considerarsi utile agli effetti della determinazione dei diversi istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R.

Art. 9 - Trasferta

In riferimento al 2° comma dell'art. 61 del vigente C.C.N.L., fatte salve le condizioni di miglior favore, è considerato lavoro in trasferta quello prestato in cantieri distanti più di 16 Km dal luogo di assunzione (sede legale della Cooperativa o eventuali sedi secondarie o cantieri operativi o impianti con carattere di stabilità o sede del Municipio del Comune di assunzione).

Ai lavoratori in trasferta sarà garantito il consumo del pasto a totale carico dell'azienda e ove questo risultasse materialmente impossibile, il pasto sarà sostituito da una diaria pari al 18% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto dell'operaio specializzato. La presente normativa sostituisce la diaria di cui al 2° comma art. 61 del C.C.N.L..

In aggiunta a quanto sopra ed all'eventuale rimborso di vitto e alloggio, ai lavoratori temporaneamente in trasferta, verranno corrisposte le seguenti diarie giornaliere rivalutate alla data del 1° giugno 1998 e che costituiscono ad ogni effetto parte integrante del trattamento di trasferta.

Rientro giornaliero:

da 16 a 30 Km lire 3.900 giornaliere
oltre 30 fino a 50 Km lire 5.000 giornaliere
oltre 50 sino a rientro giornaliero
(max 1 ora di percorrenza) lire 8.000 giornaliere
Rientro settimanale lire 20.000 giornaliere
Rientro quindicinale lire 38.000 giornaliere

Per i rientri oltre i 15 giorni i compensi verranno definiti a livello aziendale, in relazione alla specificità della trasferta, tra la R.S.U. e/o le Organizzazioni Sindacali di Categoria e la Direzione Aziendale.

Le diarie per i rientri periodici, non giornalieri, sono dovute per tutti i giorni di effettiva permanenza fuori sede. Le stesse sono valide anche per gli impiegati e sostituiscono quelle previste dall'art. 91 punto 3 del C.C.N.L..

Per i rientri settimanali e oltre, le ore di viaggio non fanno parte del normale orario di lavoro e dovranno essere retribuite con la retribuzione globale di fatto. A livello aziendale, saranno regolamentati i riposi compensativi di cui potranno beneficiare i lavoratori sottoposti a trasferta con rientro settimanale o quindicinale.

Le parti concordano sulla necessità di adottare criteri di rotazione nella individuazione di lavoratori da destinare a trasferte con rientri settimanali, quindicinali o oltre.Stampa questa pagina