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EDILI INDUSTRIA
 
CONTRATTO PROVINCIALE 09/05/2000 TORNA ALL'INDICE

4) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Con riferimento all'art. 89 del C.C.N.L. 5.7.1995 le parti convengono di avviare entro 30 giorni dalla stipula del presente verbale di accordo la trattativa per l'istituzione dei rappresentanti interaziendali dei lavoratori per la sicurezza per le Imprese operanti nella Provincia di Rimini che applicano il C.C.N.L. sopra citato.

Per ciò che riguarda gli oneri a carico delle imprese per il finanziamento delle ore di attività dei rappresentanti interaziendali per la sicurezza, viene istituito un contributo mensile dello 0,15% che verrà versato alla Cassa edile a partire dall'1.5.2000. Tale contributo si calcola sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. di settore del 5.7.1995.Stampa questa pagina