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5) Prestazioni erogate dalla Cassa Mutua Edile di Rimini Tenendo conto che le prestazioni attualmente erogate dalla Cassa Mutua Edile non sono state sostanzialmente aggiornate dalla data della loro istituzione, né nella misura, nei requisiti di accesso, le parti convengono di definire una significativa revisione delle stesse, come di seguito prevista far data dalla stipula del presente verbale di accordo. Rimane in vigore quanto non modificato dal presente verbale di accordo in materia di prestazioni erogate dalla Cassa Mutua Edile di Rimini e contenuto nelle pattuizioni definite precedentemente dalle parti firmatarie e nel regolamento attuativo della Cassa Mutua Edile. Le parti firmatarie si impegnano entro 90 giorni dalla stipula del presente verbale di accordo a riformulare completamente il testo del Regolamento Attuativo. A) Borse e premi di studio Le borse e i premi di studio da erogare agli studenti vengono fissate nelle seguenti misure: - scuola media inferiore e scuole professionali lire 200.000 per ogni anno scolastico; - scuole medie superiori e Istituti professionali lire 400.000 per ogni anno scolastico; - università: gli importi delle borse e premi di studio vengono fissati nelle misure da lire 450.000 a lire 1.350.000, con le vigenti modalità di calcolo dell'importo spettante ad ogni studente universitario. L'importo viene elevato a lire 2.100.000 nell'anno di conseguimento della laurea e riproporzionato per il voto conseguito con le modalità vigenti. Agli studenti fuori corso vengono erogati gli importi minimi. Per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissata al 31/12 dell'anno scolastico: per l'anno scolastico 2000/2001, il termine è il 31.12.2000. Per gli studenti universitari resta confermato il termine del 31 marzo. All'art. 38 del regolamento attuativo viene soppresso il secondo comma. B) Protesi Oculistiche:
Vengono istituiti i sottoindicati nuovi contributi per protesi: Acustiche:
Il limite massimo per ogni singolo contributo alla spesa è riferito ad un unico nucleo familiare (lavoratore, coniuge a suo carico fiscale, figli a suo carico fiscale). I contributi per protesi e cure ove previsto, verranno erogati ai lavoratori a favore dei quali risultino versati alla C.M.E. gli accantonamenti dovuti e che nell'anno precedente al verificarsi dell'evento abbiano un accantonamento a loro favore non inferiore a 600 ore. Nelle 600 ore sono comprese anche le ore di malattia e infortunio riconosciute dagli istituti, oltre a quanto previsto dall'art. 26 del regolamento attuativo. Viene soppresso il requisito di accesso previsto dagli accordi locali vigenti, ai contributi per protesi dentarie e oculistiche. consistente nella maturazione del diritto alla erogazione dell'APE ordinaria nell'anno precedente. Viene inoltre soppresso per i medesimi contributi per protesi il termine per la presentazione della domanda previsto nel 31 maggio dell'anno successivo la data della fattura. C) Contributo per le spese funerarie per morte per malattia del lavoratore: Il contributo per spese funerarie per morte per malattia del lavoratore viene elevato a lire 1.000.000. D) Indennità in caso di morte e di invalidità permanente del lavoratore per infortunio professionale ed extraprofessionale. Nel caso di infortunio professionale ed extraprofessionale da cui derivi la morte o una riduzione permanente della capacità lavorativa, la Cassa Mutua Edile erogherà al lavoratore iscritto alla Cassa o ai familiari aventi causa, le seguenti prestazioni: lire 15.000.000 in caso di morte; nel caso di riduzione della capacità lavorativa dal 60% al 79% lire 10.000.000; oltre il 79% lire 15.000.000. Gli organi di gestione della Cassa Mutua Edile decideranno se attivare apposita polizza assicurativa che eroghi direttamente all'operaio o ai familiari aventi causa i contributi o indennità di cui alle precedenti lettere C. e D. E) Contributo sugli interessi per la costruzione o acquisto della prima casa (art. 34 del regolamento attuativo e art. 5 dell'allegato del regolamento attuativo). Il capitale massimo finanziabile viene elevato da lire 12.000.000 a lire 30.000.000: il limite massimo del tasso di interesse su cui interviene il contributo della Cassa Mutua Edile, viene ridotto al 5%. F) Premio giovani per ingresso nel settore: Viene istituito un premio per l'ingresso dei giovani nell'edilizia pari a lire 200.000. Detto premio è dovuto dalla Cassa Mutua Edile una sola volta ai giovani, previa domanda del lavoratore interessato, quando sussistano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) Primo lavoro alle dipendenze di un'Impresa
edile; G) Premio giovani per permanenza nel settore. Viene istituito un premio per i giovani inseriti nell'edilizia come dipendenti di Impresa o Imprese iscritte ad una Cassa Edile da tre anni continuativi. Il premio ammonta a lire 300.000, erogabile una sola volta. Tale premio compete ai dipendenti che al momento della richiesta non abbiano superato i 29 anni di età. Il premio di cui al punto F è cumulabile con il premio di cui al punto G. H) Cure termali L'assegno, di cui alla lettera C della tabella delle prestazioni della Cassa Mutua Edile, allegato A) al regolamento attuativo, per cure termali viene elevato a lire 300.000. I) Requisiti di accesso alle prestazioni. Rimangono confermati i requisiti di accesso
alle prestazioni, salvo quanto diversamente modificato dal presente verbale
di accordo. Nei quorum di ore previsti per l'accesso alle prestazioni,
sono comprese le ore di malattia ed infortunio riconosciute dagli Istituti.
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