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EDILI INDUSTRIA
 
ACCORDO 30/10/2000

VERBALE DI ACCORDO

Tra

Il Collegio dei Costruttori edili della provincia di Rimini, rappresentato dal Presidente Geom. Giorgio Forlani, assistito dal Direttore di ASSINDUSTRIA di Rimini Ing. Franco Raffi

E

FILLEA CGIL, FILCA CISL, FeNEAL UIL della provincia di Rimini, rappresentate dai Sigg. Canini Carlo, Pieri Filippo, Lo russo Francesco;

premesso che:

il testo di rinnovo del CCNL ANCE - INTERSIND 5/7/1995, valevole per i dipendenti di Imprese edili ed affini, stipulato in data 29/01/2000, ha parzialmente modificato le norme riguardanti l'orario di lavoro ed i riposi annui degli operai;

si conviene quanto segue:

  1. l'art. 3 del Contratto Integratigo Provinciale valevole per i dipendenti delle Imprese edili ed affini della Provincia di Rimini, stipulato in data 21/09/1989, viene modificato come di seguito; il 5°, 6°, 7°, 8° e 9° capoverso vengono soppressi e sostituiti dal testo seguente:

" A decorrere dall'anno 2000 viene determinata una effettiva prestazione settimanale dell'attivita' lavorativa di 35 ore. Detta prestazione di 35 ore settimanali viene effettuata per il periodo di dodici settimane consecutive a partire dalla quarta settimana precedente il primo lunedi di dicembre.
Al fine di realizzare detto orario vengono utilizzate 16 ore delle ex festivita' del 2 giugno e 4 novembre e n. 44 ore delle 88 previste per i riposi annui, di cui alla definizione contrattuale contenuta nel testo di rivvono del CCNL 5/7/95, firmato in data 29/1/2000.
Qualora le sopra citate festivita' venissero reintrodotte per norma di legge e/o CCNL di settore, nella data di loro cadenza di calendario, la riduzione, limitatamente alle prime quattro settimane, verrebbe a cessare.
Si precisa, inoltre, che le Imprese che intendessero per esigenze inerenti all'attivita' produttiva, non attuare detta riduzione, potranno, previa comunicazione ai propri dipendenti, mantenere, limitatamente alle prime quattro settimane, l'orario di lavoro pari a 40 ore."

  1. la conferma integrale, prevista dall'art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti di Imprese edili ed affini, stipulato tra le parti firmatarie in data 22/05/98, dell'art 3 del Contratto Integrativo provinciale stipulato tra le parti in data 21/09/1989, deve intendersi comprensiva delle modifiche apportate dal precedente punto 1).

Rimini, 30/10/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

Le parti:

Collegio Costruttori Edili
della Provincia di Rimini
FILLEA CGIL RIMINI
  FILCA CISL RIMINI
  FeNEAL UIL RIMINI

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