EDILI
INDUSTRIA
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ACCORDO
30/10/2000 |
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VERBALE DI ACCORDO
Tra
Il Collegio dei Costruttori edili della
provincia di Rimini, rappresentato dal Presidente Geom. Giorgio Forlani,
assistito dal Direttore di ASSINDUSTRIA di Rimini Ing. Franco Raffi
E
FILLEA CGIL, FILCA CISL, FeNEAL UIL della
provincia di Rimini, rappresentate dai Sigg. Canini Carlo, Pieri Filippo,
Lo russo Francesco;
premesso che:
il testo di rinnovo del CCNL ANCE - INTERSIND
5/7/1995, valevole per i dipendenti di Imprese edili ed affini, stipulato
in data 29/01/2000, ha parzialmente modificato le norme riguardanti l'orario
di lavoro ed i riposi annui degli operai;
si conviene quanto segue:
- l'art. 3 del Contratto Integratigo
Provinciale valevole per i dipendenti delle Imprese edili ed affini
della Provincia di Rimini, stipulato in data 21/09/1989, viene modificato
come di seguito; il 5°, 6°, 7°, 8° e 9° capoverso
vengono soppressi e sostituiti dal testo seguente:
" A decorrere dall'anno 2000 viene
determinata una effettiva prestazione settimanale dell'attivita' lavorativa
di 35 ore. Detta prestazione di 35 ore settimanali viene effettuata per
il periodo di dodici settimane consecutive a partire dalla quarta settimana
precedente il primo lunedi di dicembre.
Al fine di realizzare detto orario vengono utilizzate 16 ore delle ex
festivita' del 2 giugno e 4 novembre e n. 44 ore delle 88 previste per
i riposi annui, di cui alla definizione contrattuale contenuta nel testo
di rivvono del CCNL 5/7/95, firmato in data 29/1/2000.
Qualora le sopra citate festivita' venissero reintrodotte per norma di
legge e/o CCNL di settore, nella data di loro cadenza di calendario, la
riduzione, limitatamente alle prime quattro settimane, verrebbe a cessare.
Si precisa, inoltre, che le Imprese che intendessero per esigenze inerenti
all'attivita' produttiva, non attuare detta riduzione, potranno, previa
comunicazione ai propri dipendenti, mantenere, limitatamente alle prime
quattro settimane, l'orario di lavoro pari a 40 ore."
- la conferma integrale, prevista dall'art.
9 del Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti di Imprese
edili ed affini, stipulato tra le parti firmatarie in data 22/05/98,
dell'art 3 del Contratto Integrativo provinciale stipulato tra le parti
in data 21/09/1989, deve intendersi comprensiva delle modifiche apportate
dal precedente punto 1).
Rimini, 30/10/2000
Letto, approvato e sottoscritto.
Le parti:
Collegio Costruttori Edili
della Provincia di Rimini |
FILLEA CGIL RIMINI |
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FILCA CISL RIMINI |
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FeNEAL UIL RIMINI |
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