Cassa Edile Rimini Untitled Document
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ACCANTONAMENTO GRATIFICA
NATALIZIA
 
     
 

Il trattamento economico spettante agli operai per la gratifica natalizia e' assolto dall'impresa con la corresponsione della percentuale del 10%, calcolata sui seguenti elementi della retribuzione:
- paga base di fatto;
- ex indennita' di contingenza;
- elemento economico territoriale;
- indennita' territoriale di settore;
- maggiorazione per i capisquadra;
- utili di cottimo (per i cottimisti),

per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festivita' seguenti:
- 1° gennaio - Capodanno;
- 6 gennaio - Epifania;
- lunedi successivo alla Pasqua;
- 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- 1° maggio - Festa del lavoro;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
- 15 agosto - Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Santo Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianita'.
Nella Provincia di Rimini, in base agli accordi integrativi locali, l'obbligo delle imprese di accantonare la gratifica natalizia maturata durante l'assenza per malattia, e' assolto in forma mutualistica mediante il versamento alla Cassa Edile di apposito contributo.
L'anno di gestione dell'accantonamento per gratifica natalizia decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. L'erogazione degli importi accantonati viene effettuata, in unica soluzione, entro il giorno 10 dicembre di ogni anno.
Dal totale accantonato viene detratta la quota sindacale ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega a favore di un'Organizzazione sindacale.
Le somme erogate dalla Cassa corrispondono a quelle accantonate dai datori di lavoro.Stampa questa pagina