Il trattamento economico spettante agli
operai per la gratifica natalizia e' assolto dall'impresa con la corresponsione
della percentuale del 10%, calcolata sui seguenti elementi della retribuzione:
- paga base di fatto;
- ex indennita' di contingenza;
- elemento economico territoriale;
- indennita' territoriale di settore;
- maggiorazione per i capisquadra;
- utili di cottimo (per i cottimisti),
per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate
e sul trattamento economico per le festivita' seguenti:
- 1° gennaio - Capodanno;
- 6 gennaio - Epifania;
- lunedi successivo alla Pasqua;
- 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- 1° maggio - Festa del lavoro;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
- 15 agosto - Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Santo Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per
malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della
conservazione del posto con decorrenza dell'anzianita'.
Nella Provincia di Rimini, in base agli accordi integrativi locali, l'obbligo
delle imprese di accantonare la gratifica natalizia maturata durante l'assenza
per malattia, e' assolto in forma mutualistica mediante il versamento
alla Cassa Edile di apposito contributo.
L'anno di gestione dell'accantonamento per gratifica natalizia decorre
dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. L'erogazione
degli importi accantonati viene effettuata, in unica soluzione, entro
il giorno 10 dicembre di ogni anno.
Dal totale accantonato viene detratta la quota sindacale ai lavoratori
che hanno sottoscritto la delega a favore di un'Organizzazione sindacale.
Le somme erogate dalla Cassa corrispondono a quelle accantonate dai datori
di lavoro.
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