RIMBORSO
VISITE MEDICHE
DEGLI OPERAI
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Regolamentazione (riferimenti
normativi):
il regolamento di questa prestazione
� definito dal Verbale d’accordo sindacale territoriale del 23/04/91,
sottoscritto in attuazione del punto b) dell’articolo 18 del contratto
integrativo circondariale di Rimini del 21/09/89.
Beneficiari (a chi
� rivolta):
questa prestazione viene liquidata direttamente alle imprese che
provvedono a sottoporre a visita medica i propri operai dipendenti, che
perci� vengono regolarmente retribuiti per il periodo dell’effettuazione
della visita e comunque nel limite massimo di 4 ore.
Misura della prestazione (in cosa consiste):
la Cassa Edile rimborsa gli
importi relativi ai minimi contrattuali, indennit� di settore, indennit�
di contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR), elemento economico
territoriale e oneri previdenziali per le ore effettivamente impiegate
all’effettuazione della visita medica e comunque nel limite massimo
previsto di quattro ore. Gli elementi della retribuzione sopra indicati
da considerare per il rimborso sono quelli in vigore il 1� gennaio di
ogni anno. La Cassa Edile ha il compito di determinare i coefficienti
forfetari relativi agli oneri previdenziali e assicurativi. Per l’anno
2000 il coefficiente � determinato nella cifra pari a 1,836 (vedere conteggio
seguente).
CALCOLO
COEFFICIENTE DI RIMBORSO (punto 3 Verbale d'accordo del 23/04/91) |
1�
Gennaio 2001 |
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Importi
espressi in € |
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Op. 4� Liv.
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Op. Spec.
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Op. Qual.
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Op. Com.
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Minimo
CCNL |
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3,6302
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3,3709
|
3,0338
|
2,5930
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Contingenza |
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0,6651
|
0,6194
|
0,5611
|
0,4884
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Indennit�
di settore |
|
3,0130
|
3,0009
|
2,9852
|
2,9646
|
EDR |
|
0,0597
|
0,0597
|
0,0597
|
0,0597
|
Elem.
Econ. Territ. |
|
0,2271
|
0,2109
|
0,1898
|
0,1622
|
Totale
A |
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7,3083
|
6,9912
|
6,5800
|
6,0460
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Accantonam.
C.E. |
10,00%
|
0,73
|
0,70
|
0,66
|
0,60
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Imp.
DL 259/90 |
1,590%
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
Totale
Imponibile |
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8,1115
|
7,7595
|
7,3032
|
6,7104
|
Oneri
INPS |
37,58%
|
3,03
|
2,90
|
2,73
|
2,51
|
Oneri
medi INAIL |
17,90%
|
1,45
|
1,39
|
1,31
|
1,20
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Oneri
C.E. su Tot. A |
10,10%
|
0,45
|
0,43
|
0,40
|
0,37
|
Totale
B |
|
13,0414
|
12,4754
|
11,7418
|
10,7888
|
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Coefficiente
= Tot. B / Tot. A |
1,7845
|
1,7845
|
1,7845
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1,7845
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Il coefficiente forfetario rimane invariato
per ogni tariffa oraria applicata, in quanto restano costanti le percentuali
di calcolo tra totale A e totale B; i quali mantengono sempre le stesse
proporzioni.
Il rimborso si calcola moltiplicando la
retribuzione oraria comprendente gli elementi sopra specificati, per il
coefficiente indicato, per il numero delle ore necessarie all’effettuazione
della visita, ad esempio per l’operaio qualificato: € 6,5800
x coeffic. 1,7845 x 4,00 ore = prestazione € 46,97
Come si fa per ottenere
la prestazione
Requisiti necessari:
Le aziende devono provvedere a sottoporre
i propri operai dipendenti a visita medica periodica presso la struttura
medica prescelta per il tempo necessario e comunque non eccedente le quattro
ore. Tale periodo deve essere regolarmente retribuito dalle imprese. La
Cassa Edile eroga il rimborso se il lavoratore risulta in forza al momento
dell’effettuazione della visita, se in suo favore risultano versati
gli accantonamenti dovuti e se l’azienda risulta in regola con gli
adempimenti contrattuali nei confronti della Cassa Edile stessa.
Domanda di liquidazione:
la domanda deve indicare l’inquadramento
per livelli dei dipendenti sottoposti a visita medica e l’indicazione
delle ore impiegate per detta visita; va compilata sui formulari allegati
(oppure preparata con documentazione equivalente) e va presentata agli
uffici della Cassa Edile:
Cassa Mutua Edile di Rimini
Piazza Ferrari 22/c - 47900
Rimini
Telefono: 0541-28812; fax
0541-51956;
E-mail: cassa@cassaedilerimini.com
Termini di presentazione delle domande:
la domanda deve essere presentata
alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
data del periodo di effettuazione delle visite mediche.
Documentazione da allegare:
le aziende devono consegnare alla Cassa
Edile idonea certificazione rilasciata dalla struttura medica che ha effettuato
la visita, comprovante il suo compimento, unitamente all’elenco nominativo
degli operai (vedere facsimile allegato).
La mancata certificazione fa decadere
ogni diritto.
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