Cassa Edile Rimini Untitled Document
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RIMBORSO VISITE MEDICHE
DEGLI OPERAI
 
   

Regolamentazione (riferimenti normativi):
il regolamento di questa prestazione � definito dal Verbale d’accordo sindacale territoriale del 23/04/91, sottoscritto in attuazione del punto b) dell’articolo 18 del contratto integrativo circondariale di Rimini del 21/09/89.

Beneficiari (a chi � rivolta):
questa prestazione viene liquidata direttamente alle imprese che provvedono a sottoporre a visita medica i propri operai dipendenti, che perci� vengono regolarmente retribuiti per il periodo dell’effettuazione della visita e comunque nel limite massimo di 4 ore.

Misura della prestazione (in cosa consiste):
la Cassa Edile rimborsa gli importi relativi ai minimi contrattuali, indennit� di settore, indennit� di contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR), elemento economico territoriale e oneri previdenziali per le ore effettivamente impiegate all’effettuazione della visita medica e comunque nel limite massimo previsto di quattro ore. Gli elementi della retribuzione sopra indicati da considerare per il rimborso sono quelli in vigore il 1� gennaio di ogni anno. La Cassa Edile ha il compito di determinare i coefficienti forfetari relativi agli oneri previdenziali e assicurativi. Per l’anno 2000 il coefficiente � determinato nella cifra pari a 1,836 (vedere conteggio seguente).

CALCOLO COEFFICIENTE DI RIMBORSO (punto 3 Verbale d'accordo del 23/04/91)
1� Gennaio 2001
Importi espressi in €

Op. 4� Liv.

Op. Spec.

Op. Qual.

Op. Com.

Minimo CCNL

3,6302

3,3709

3,0338

2,5930

Contingenza

0,6651

0,6194

0,5611

0,4884

Indennit� di settore

3,0130

3,0009

2,9852

2,9646

EDR

0,0597

0,0597

0,0597

0,0597

Elem. Econ. Territ.

0,2271

0,2109

0,1898

0,1622

Totale A

7,3083

6,9912

6,5800

6,0460

Accantonam. C.E.

10,00%

0,73

0,70

0,66

0,60

Imp. DL 259/90

1,590%

0,07

0,07

0,07

0,06

Totale Imponibile

8,1115

7,7595

7,3032

6,7104

Oneri INPS

37,58%

3,03

2,90

2,73

2,51

Oneri medi INAIL

17,90%

1,45

1,39

1,31

1,20

Oneri C.E. su Tot. A

10,10%

0,45

0,43

0,40

0,37

Totale B

13,0414

12,4754

11,7418

10,7888

Coefficiente = Tot. B / Tot. A

1,7845

1,7845

1,7845

1,7845

Il coefficiente forfetario rimane invariato per ogni tariffa oraria applicata, in quanto restano costanti le percentuali di calcolo tra totale A e totale B; i quali mantengono sempre le stesse proporzioni.

Il rimborso si calcola moltiplicando la retribuzione oraria comprendente gli elementi sopra specificati, per il coefficiente indicato, per il numero delle ore necessarie all’effettuazione della visita, ad esempio per l’operaio qualificato: € 6,5800 x coeffic. 1,7845 x 4,00 ore = prestazione € 46,97

Come si fa per ottenere la prestazione
Requisiti necessari:
Le aziende devono provvedere a sottoporre i propri operai dipendenti a visita medica periodica presso la struttura medica prescelta per il tempo necessario e comunque non eccedente le quattro ore. Tale periodo deve essere regolarmente retribuito dalle imprese. La Cassa Edile eroga il rimborso se il lavoratore risulta in forza al momento dell’effettuazione della visita, se in suo favore risultano versati gli accantonamenti dovuti e se l’azienda risulta in regola con gli adempimenti contrattuali nei confronti della Cassa Edile stessa.

Domanda di liquidazione:
la domanda deve indicare l’inquadramento per livelli dei dipendenti sottoposti a visita medica e l’indicazione delle ore impiegate per detta visita; va compilata sui formulari allegati (oppure preparata con documentazione equivalente) e va presentata agli uffici della Cassa Edile:
Cassa Mutua Edile di Rimini
Piazza Ferrari 22/c - 47900 Rimini
Telefono: 0541-28812; fax 0541-51956;
E-mail:
cassa@cassaedilerimini.com

Termini di presentazione delle domande:
la domanda deve essere presentata alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data del periodo di effettuazione delle visite mediche.

Documentazione da allegare:
le aziende devono consegnare alla Cassa Edile idonea certificazione rilasciata dalla struttura medica che ha effettuato la visita, comprovante il suo compimento, unitamente all’elenco nominativo degli operai (vedere facsimile allegato).
La mancata certificazione fa decadere ogni diritto.Stampa questa pagina