L'operaio matura l'anzianita' professionale
edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando
a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonche' le ore di
assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza
dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizate dall'INAIL.
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.
L'erogazione e' effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1 maggio.
La Cassa Edile presso la quale e' iscritto l'operaio al momento dell'accertamento
del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attivita'
nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne da comunicazione a queste
ultime, affinche' provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa
Edile l'importo della prestazione di loro competenza.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione
territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio
medesimo, gli rilascia un attestato.
L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della
circoscrizione nella quale si e' trasferito. Lo stesso procedimento si
applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.
MODULO
PER IL RICONGIUNGIMENTO DELLE ORE
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