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Convenzione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva

TRA

  • l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale 80078750587), di seguito per brevità denominato INPS, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese l'11 dicembre 1952

  • l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, P.le Giulio Pastore, 6 (codice fiscale 01165400589), di seguito per brevità denominato INAIL, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Prof. Vincenzo Mungari, nato a Crotone il 21 aprile 1934

E

  • ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

VISTO

  • la Legge 22.11.2002, n. 266 che ha convertito il D.L. 25.9.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale;

  • la Legge 7.8.1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

  • la Legge 31.12.1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

  • il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

  • la normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici e affidamenti privati, in particolare: Legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 25.1.2000, n. 34; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000, n. 145; D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;

  • la normativa di riferimento degli appalti di forniture e servizi, in particolare Legge 25.1.1994 n. 82, Legge 23.12.1994 n. 724, Decreto n. 274 del 7.7.1997, D.Lgs. n. 358/92, D.Lgs. 157/95, determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.1997 n. 2795;

  • il D.Lgs. 10.9.2003, n. 276;

  • la Convenzione stipulata da INPS e da INAIL il 3 dicembre 2003 per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici nonché per le attività in concessione e convenzione;

  • l'Avviso Comune stipulato in data 16 dicembre 2003;

IN ATTUAZIONE

  • dell'art. 2 della Legge 22.11.2002 n. 266 che istituisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva negli appalti pubblici;

  • dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 che istituisce il documento unico di regolarità contributiva nei lavori privati;

  • dell'Avviso Comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 dicembre 2003 da tutte le parti sociali firmatarie della presente convenzione che obbliga alla stipula della convenzione INPS, INAIL e le parti sociali ai fini del rilascio presso ogni provincia del documento unico di regolarità contributiva che attesti la regolarità delle imprese nei confronti degli Istituti e della Cassa Edile. Tale documento, in base allo stesso Avviso Comune che recepisce il dettato della normativa predetta, dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le casse edili operanti nei diversi livelli territoriali costituite dalle parti firmatarie dell'Avviso Comune.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Con riferimento ai lavori, del settore edile, sia pubblici che privati, INPS, INAIL e Casse Edili adottano comuni misure tecnico-organizzative finalizzate a semplificare le fasi di richiesta e rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Cassa Edile, dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.

Art. 2 - Soggetti abilitati alla richiesta

Le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della presente convenzione, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria appositamente muniti di delega, richiedono il DURC alla Cassa Edile.
Nel caso di richiesta della certificazione presentata all'INPS o all'INAIL, i predetti Istituti trasmettono la richiesta medesima alla Cassa Edile competente per territorio.
Lo stesso documento potrà essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti Privati a rilevanza pubblica e dalle Società organismi di attestazione (SOA).

Art. 3 - Modalità di richiesta del DURC

Per gli appalti di lavori pubblici il documento unico di regolarità contributiva deve essere richiesto nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.
Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto, ai sensi della vigente normativa, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA).
I soggetti di cui al quarto capoverso dell'art. 2, forniti di codice di riconoscimento, devono richiedere per via telematica (on-line) il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Gli altri soggetti indicati all'articolo 2 richiedono lo stesso documento in via telematica ovvero presso ogni sportello costituito appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.
Tale sportello comunica con INPS e INAIL per via telematica, avvalendosi delle specifiche procedure on-line realizzate a tal fine.

Art. 4 - Rilascio del DURC

La Cassa Edile è deputata a raccogliere, anche dagli altri Istituti, i dati utili per la certificazione unica. A tal fine le richieste pervenute alla Cassa Edile sono in pari data inoltrate all'INPS e all'INAIL per consentire le verifiche di propria competenza.
Gli Istituti devono fornire le notizie necessarie per la compilazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio del documento stesso.
La Cassa Edile provvede all'emissione e alla trasmissione al richiedente del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa attestando anche la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito dai rispettivi Istituti.
Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, ove gli Istituti non abbiano fornito le informazioni di loro competenza, ovvero non abbiano comunicato cause di sospensione, la Cassa Edile emette il DURC.

Art. 5 - Requisiti per il rilascio del DURC

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni singola impresa che concorre all'esecuzione dell'opera.
La Cassa Edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte della stessa.

  1. La posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
    La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'Impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
    Ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
    Alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola ed a rispondere entro 20 giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.
  2. L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione.
  3. Condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto 4, è che la stessa dichiari nella denuncia alla cassa edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.
  4. Per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.
  5. Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9, comma 76, della Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con gli accordi del 18 dicembre 1998 e 19 settembre 2002.

Art. 6 - Pubblicizzazione del DURC

Le parti firmatarie della presente Convenzione si impegnano a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute da specifica informazione e formazione interna, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e le procedure per la sua attuazione sia attraverso l'informativa diretta alle Associazioni datoriali interessate, sia ricorrendo agli Organi di informazione

Art. 7 - Costituzione Comitato Tecnico

Viene costituito un Comitato Tecnico, composto da rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e da almeno un rappresentante per ciascuna delle Casse Edili costituite dalle parti sottoscriventi la presente convenzione. Il Comitato Tecnico è responsabile della gestione delle procedure relative a:
- Acquisizione dati;
- Gestione della fase applicativa on-line;
- Gestione dello smistamento delle richieste;
- Gestione delle funzioni automatiche di agenda;
- Gestione della trasmissione del DURC al richiedente;
- Gestione dell'utilizzo dei dati da parte degli Istituti interessati.

Art. 8 - Modulistica

Per assicurare ed agevolare l'applicazione del DURC, le parti firmatarie della presente convenzione, anche mediante le Casse Edili, mettono a disposizione dei potenziali richiedenti il DURC la modulistica predisposta, reperibile anche on-line.

Art. 9 - Trattamento dati personali

Le parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, curano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Curano, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, hanno accesso ai dati stessi (art. 8, 5° comma, e art. 19 Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 10 - Costi ed oneri

Le parti firmatarie della presente Convenzione provvederanno a fissare con successivo e specifico accordo le modalità di ripartizione di costi ed oneri connessi all'applicazione informatica nonché alle implementazioni e gestione della stessa.

Art. 11 - Decorrenza

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.

Roma, 15 aprile 2004

INPS

INAIL

ANAEPA - CONFARTIGIANATO

ANCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCPL-LEGACOOP

ANIEM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI

ANSE - ASSOEDILI - CNA

FIAE - CASARTIGIANI

CLAAI

CONFCOOPERATTVE ITALIANE FEDEREDILIZIA

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

 
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