Convenzione per il rilascio
del documento unico di regolarità contributiva
TRA
- l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale 80078750587),
di seguito per brevità denominato INPS, rappresentato dal suo
Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese l'11
dicembre 1952
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, P.le Giulio Pastore,
6 (codice fiscale 01165400589), di seguito per brevità denominato
INAIL, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Prof. Vincenzo
Mungari, nato a Crotone il 21 aprile 1934
E
- ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA,
FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL
AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
VISTO
- la Legge 22.11.2002, n. 266 che ha
convertito il D.L. 25.9.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in
materia del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- la Legge 7.8.1990, n. 241 che detta
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
- la Legge 31.12.1996, n. 675 per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
- la normativa vigente in materia di
appalti di lavori pubblici e affidamenti privati, in particolare: Legge
11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R.
25.1.2000, n. 34; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000,
n. 145; D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;
- la normativa di riferimento degli appalti
di forniture e servizi, in particolare Legge 25.1.1994 n. 82, Legge
23.12.1994 n. 724, Decreto n. 274 del 7.7.1997, D.Lgs. n. 358/92, D.Lgs.
157/95, determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.1997
n. 2795;
- il D.Lgs. 10.9.2003, n. 276;
- la Convenzione stipulata da INPS e
da INAIL il 3 dicembre 2003 per il rilascio di un documento unico di
regolarità contributiva da utilizzare per tutti i tipi di appalti
pubblici nonché per le attività in concessione e convenzione;
- l'Avviso Comune stipulato in data
16 dicembre 2003;
IN ATTUAZIONE
- dell'art. 2 della Legge 22.11.2002
n. 266 che istituisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva
negli appalti pubblici;
- dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs.
10.9.2003, n. 276 che istituisce il documento unico di regolarità
contributiva nei lavori privati;
- dell'Avviso Comune sottoscritto presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 dicembre 2003
da tutte le parti sociali firmatarie della presente convenzione che
obbliga alla stipula della convenzione INPS, INAIL e le parti sociali
ai fini del rilascio presso ogni provincia del documento unico di regolarità
contributiva che attesti la regolarità delle imprese nei confronti
degli Istituti e della Cassa Edile. Tale documento, in base allo stesso
Avviso Comune che recepisce il dettato della normativa predetta, dovrà
essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le casse
edili operanti nei diversi livelli territoriali costituite dalle parti
firmatarie dell'Avviso Comune.
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
Con riferimento ai lavori, del settore
edile, sia pubblici che privati, INPS, INAIL e Casse Edili adottano comuni
misure tecnico-organizzative finalizzate a semplificare le fasi di richiesta
e rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
da parte della Cassa Edile, dal quale si evinca contestualmente la regolarità
contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi
di INPS, INAIL e Casse Edili.
Art. 2 - Soggetti abilitati
alla richiesta
Le imprese che applicano i contratti collettivi
nazionali del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della
presente convenzione, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni
di categoria appositamente muniti di delega, richiedono il DURC alla Cassa
Edile.
Nel caso di richiesta della certificazione
presentata all'INPS o all'INAIL, i predetti Istituti trasmettono la richiesta
medesima alla Cassa Edile competente per territorio.
Lo stesso documento potrà
essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti
Privati a rilevanza pubblica e dalle Società organismi di attestazione
(SOA).
Art. 3 - Modalità
di richiesta del DURC
Per gli appalti di lavori pubblici il
documento unico di regolarità contributiva deve essere richiesto
nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.
Per i lavori privati il DURC deve
essere richiesto, ai sensi della vigente normativa, prima dell'inizio
dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio
attività (DIA).
I soggetti di cui al quarto capoverso
dell'art. 2, forniti di codice di riconoscimento, devono richiedere per
via telematica (on-line) il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Gli altri soggetti indicati all'articolo
2 richiedono lo stesso documento in via telematica ovvero presso ogni
sportello costituito appositamente presso la Cassa Edile competente per
territorio.
Tale sportello comunica con INPS
e INAIL per via telematica, avvalendosi delle specifiche procedure on-line
realizzate a tal fine.
Art. 4 - Rilascio del
DURC
La Cassa Edile è deputata a raccogliere,
anche dagli altri Istituti, i dati utili per la certificazione unica.
A tal fine le richieste pervenute alla Cassa Edile sono in pari data inoltrate
all'INPS e all'INAIL per consentire le verifiche di propria competenza.
Gli Istituti devono fornire le notizie
necessarie per la compilazione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta
per il rilascio del documento stesso.
La Cassa Edile provvede all'emissione
e alla trasmissione al richiedente del Documento Unico concernente la
posizione contributiva dell'impresa attestando anche la regolarità
contributiva ai fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito dai rispettivi
Istituti.
Trascorsi 30 giorni dalla richiesta,
ove gli Istituti non abbiano fornito le informazioni di loro competenza,
ovvero non abbiano comunicato cause di sospensione, la Cassa Edile emette
il DURC.
Art. 5 - Requisiti per
il rilascio del DURC
L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono
tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della
rispettiva normativa di riferimento.
L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile
sono tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni singola
impresa che concorre all'esecuzione dell'opera.
La Cassa Edile è tenuta all'emissione
della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino
le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è
suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte della stessa.
- La posizione di regolarità contributiva
dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa
per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio
di competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il certificato
di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui
sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato
a livello nazionale che l'Impresa non sia tra quelle segnalate come
irregolari.
Ogni Cassa Edile è tenuta a fornire
mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle
imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla banca dati nazionale è affidato
il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola ed a rispondere
entro 20 giorni alle richieste di verifica della regolarità delle
imprese.
- L'impresa si considera in regola quando
ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli
relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di
versamento all'atto della richiesta di certificazione.
- Condizione per la regolarità
dell'impresa, anche ai fini del successivo punto 4, è che la
stessa dichiari nella denuncia alla cassa edile, per ciascun operaio,
un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza),
non inferiore a quello contrattuale.
- Per i lavori pubblici la certificazione
di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento
dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di
legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per
il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine
è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco
completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo
cantiere in cui è occupato.
- Il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9, comma 76, della
Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle
Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l'Avviso
Comune del 16 dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia
contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato
per il settore artigiano con gli accordi del 18 dicembre 1998 e 19 settembre
2002.
Art. 6 - Pubblicizzazione
del DURC
Le parti firmatarie della presente Convenzione
si impegnano a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute
da specifica informazione e formazione interna, il Documento Unico di
Regolarità Contributiva e le procedure per la sua attuazione sia
attraverso l'informativa diretta alle Associazioni datoriali interessate,
sia ricorrendo agli Organi di informazione
Art. 7 - Costituzione
Comitato Tecnico
Viene costituito un Comitato Tecnico,
composto da rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e da almeno un rappresentante
per ciascuna delle Casse Edili costituite dalle parti sottoscriventi la
presente convenzione. Il Comitato Tecnico è responsabile della
gestione delle procedure relative a:
- Acquisizione dati;
- Gestione della fase applicativa on-line;
- Gestione dello smistamento delle richieste;
- Gestione delle funzioni automatiche di agenda;
- Gestione della trasmissione del DURC al richiedente;
- Gestione dell'utilizzo dei dati da parte degli Istituti interessati.
Art. 8 - Modulistica
Per assicurare ed agevolare l'applicazione
del DURC, le parti firmatarie della presente convenzione, anche mediante
le Casse Edili, mettono a disposizione dei potenziali richiedenti il DURC
la modulistica predisposta, reperibile anche on-line.
Art. 9 - Trattamento
dati personali
Le parti firmatarie assumono tutte le
iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga
nel rigoroso rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le parti, in quanto reciprocamente
responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione,
curano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti
dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi
agli scopi di cui alla presente Convenzione. Curano, altresì, che
i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né
in alcun modo riprodotti. In conformità a quanto sopra, ciascuna
delle parti provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli
addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati,
hanno accesso ai dati stessi (art. 8, 5° comma, e art. 19 Legge n.
675/96 e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 10 - Costi ed oneri
Le parti firmatarie della presente Convenzione
provvederanno a fissare con successivo e specifico accordo le modalità
di ripartizione di costi ed oneri connessi all'applicazione informatica
nonché alle implementazioni e gestione della stessa.
Art. 11 - Decorrenza
La presente convenzione ha durata triennale,
con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione,
e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una
delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità
dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.
Roma, 15 aprile 2004
INPS |
INAIL
|
ANAEPA - CONFARTIGIANATO
|
ANCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
EDILI
|
ANCPL-LEGACOOP
|
ANIEM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE
EDILI
|
ANSE - ASSOEDILI - CNA
|
FIAE - CASARTIGIANI
|
CLAAI
|
CONFCOOPERATTVE ITALIANE FEDEREDILIZIA
|
FENEAL-UIL
|
FILCA-CISL
|
FILLEA-CGIL
|
|
|