A. Le parti convengono di effettuare una
sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di
cui al presente Protocollo, che sarà avviata a decorrere dal 1°
luglio 2000 sulla base dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera
B.
Entro tre mesi dalla stipula del presente
accordo di rinnovo del C.C.N.L., le parti nazionali individueranno congiuntamente
le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.
B. Le parti demandano alla Commissione
nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE)
- di realizzare e rendere operativo, il
progetto di informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire
una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi
automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento
alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;
- di predisporre modelli unici di denuncia
mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno
essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte
le Casse Edili.
C. a) Fermo restando l'applicazione del
contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento
economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione
di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità
territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del
trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione
di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente
derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di
contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico
territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale
integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale
temporanea.
b) L'impresa che esegue lavori fuori della
propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai
in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.
c) L'impresa è tenuta a comunicare,
anche con riferimento all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima
dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono
i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli operai inviati in trasferta,
precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione è
aggiornata con periodicità mensile.
d) La Cassa Edile di provenienza documenta
alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore,
l'importo dei salari ad essa denunciati nonché i versamenti effettuati
dall'impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto
e), trasferendo alla Cassa del luogo di esecuzione l'importo delle quote
territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.
e) In applicazione della clausola sociale
in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in
cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell'impresa o del
committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base
dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché
sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata
dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d).
D. In caso di divergenze interpretative
tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è
rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse
Edili (CNCE).
E. La disciplina della trasferta contenuta
nella lettera C del presente accordo sarà tempestivamente portata
all'esame del Ministero del lavoro agli effetti dell'osservanza dell'art.
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile
la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità
del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste
in rete al livello centrale e tra di loro.
Le parti si incontreranno al termine di
un anno dall'avvio della sperimentazione, al fine di valutare l'esito
della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.
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