All'operaio in servizio, comandato a
prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove
la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori
spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere
diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre
i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 39
ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, oltre al rimborso
delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali
già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione
e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme
di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori
spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare
temporaneamente la propria attività per un impianto situato in
comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una
maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri
dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio
stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell'art. 25 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che
il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio
o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua
residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi
sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso
delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al
rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente
concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio
non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.
***
Fermo restando l'applicazione del contratto
integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico
derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di
minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità
territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del
trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione
di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente
derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di
contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui
si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a
titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre
mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa
Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo
di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché
l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero
mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del
luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore
al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per
l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo
in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione
e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti
dalle imprese dei seguenti settori: costruzioni di linee e condotte, riparazioni
e manutenzioni stradali, armamenti ferroviari, pali e fondazioni, accertamenti
geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in
ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato,
verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere
e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni,
rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale.
Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica
per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento
all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori,
alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre
le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta
Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale
cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è
effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti
alla Cassa Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a
documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche
denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati
presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono
i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione
di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche,
compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare
il certificato di regolarità contributiva su richiesta del- l'impresa
o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato
di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile
del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di
tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa
Edile di provenienza.
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