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ACCORDO REGIONALE SULLA TRASFERTA DEL 10/06/2003
 
     

Nell'ambito del CCNL, le organizzazioni Regionali dell'Emilia Romagna dell'ANCE e della FILLEA - FILCA - FeNEAL concordano di dare corso alla sperimentazione prevista dall'allegato Q al CCNL 29/01/00 in tema di trasferta a partire dal 01/10/2003 e operativo a tutto il 30/09/2005, con successiva decadenza automatica salvo proroga concordata tra le parti firmatarie del presente accordo.

PREMESSA

L'accordo si muove nell'ambito delle norme previste dalla legge 55/90 e dal CCNL in vigore, pertanto tutte le semplificazioni amministrative che ne possono derivare nei casi previsti si basano sul principio della delega tra CASSE EDILI. Pertanto nulla si modifica per tutti gli altri obblighi ed adempimenti previsti nei confronti di qualsiasi altro interlocutore, a partire da quelli relativi alla certificazione liberatoria, che rimangono di titolarita' della Cassa Edile della Provincia in cui si svolgono i lavori.

Per poter procedere con la delega tra le CASSE EDILI le parti concordano che, dato il mantenimento pieno ed esclusivo della titolarita' del rilascio delle attestazioni di regolarita' contributiva da parte della Cassa Edile della Provincia entro il cui territorio e' operativo il cantiere, l'avvio potra' avvenire solo contestualmente alla messa in rete delle Casse Edili dell'Emilia Romagna.

La Cassa Edile competente per territorio, che avra' acquisito tempestivamente dall'impresa trasfertista la contestuale comunicazione di apertura del cantiere e l'elenco degli operai allo stesso in forza, dara' delega con specifico atto disciplinante i vari istituti e sottoscritto tra le Casse Edili dell'Emilia Romagna alla Cassa Edile da cui proviene l'impresa trasfertista, in base alle normative successivamente previste.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente intesa si applica alle imprese con sede legale in Emilia Romagna ed iscritte ad una Cassa Edile di una qualsiasi Provincia della medesima Regione che:

a) Abbiano almeno 2 anni di anzianita' di iscrizione continuativa alla Cassa Edile alla data della richiesta.

b) Non abbiano in corso contenzionsi relativi a morosita' o irregolarita' riguardo ad obblighi contrattuali e contributivi nei confronti delle Casse Edili, Scuole Edili e C.P.T. In caso di morosita' relativa al cantiere per cui viene rilasciata la delega, la suddetta decade immediatamente con il ripristino immediato di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti della Cassa Edile della Provincia in cui si svolgano i lavori che ha titolarita' contrattuale di legge nonche' l'obbligo di intervenire in merito.

c) Siano titolari o contitolari del lavoro per cui richiedono di applicare la presente normativa o nel caso di rilevanti opere pubbliche siano sub affidatari di parte dell'opera per importi non inferiori a 750.000 €.
La presente normativa non si applica a nessun altro caso di subappalto.

d) Avanzino richiesta per lavoratori gia' dipendenti dell'impresa, prima dell'apertura dei cantieri in Provincie diverse da quella d'origine dell'impresa. I lavoratori assunti direttamente sul cantiere dovranno essere iscritti nella Cassa Edile della Provincia ove si svolgono i lavori

NORMATIVE

  • In caso di esecuzione di opere in una Provincia diversa da quella di provenienza, le aziende in possesso dei requisiti sopra richiamati, potranno richiedere alla Cassa Edile della Provincia dove eseguiranno i lavori, l'autorizzazione a mantenere l'iscrizione alla Cassa Edile e la relativa applicazione del contratto integrativo della Provincia di provenienza.


  • Le stesse aziende forniranno alla medesima le documentazioni allo scopo previste di cui all'allegato 1) e trasmesse attraverso il sistema di messa in rete informatica delle Casse Edili appositamente realizzato. In conseguenza di cio' sara' mantenuta altresi' l'iscrizione alla Scuola Edile della Provincia di provenienza.


  • In presenza dei requisiti previsti dal presente accordo, la delega ad adempiere agli obblighi sopra richiamati attraverso la Cassa Edile di provenienza e concessa da parte della Cassa Edile ove si svolgono i lavori, dovra' avvenire per via amministrativa in modo automatico.

Si conviene sull'opportunita' che tutte le provincie adottino meccanismi di denuncia come previsto dalle intese nazionali. (CNCE "Modulistica Unificata")

Le parti concordano nella costituzione di un server regionale in grado di ricevere e trasmettere in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla Casse Edile che devono rilasciare gli attestati di regolarita' contributiva a favore di imprese trasfertiste.

Le parti concordano che le Casse Edili del sistema riferentesi al presente accordo firmeranno con il server prescelto un contratto di incarico sulla base di quello tipo allegato al presente accordo.

Le denuncie afferenti le periodiche contribuzioni e gli accantonamenti alle Casse Edili dell'attivita' svolta in regime di fuori Provincia, vanno presentate alla Cassa Edile di provenienza, la quale a sua volta, attraverso il server regionale, ne dara' dettagliata comunicazione alla Cassa Edile competente per territorio.

Alla Cassa Edile della Provincia dove si svolgono i lavori dovranno essere versate esclusivamente le quote di adesione contrattuale, le quote delega per delega e adesione sindacale ed i contributi relativi al Comitato tecnico paritetico e degli RLST.

Le quantita' saranno quelle previste dai contratti in vigore nella Provincia di provenienza.

Nei casi non regolamentati dal presente accordo e rientranti nella fattispecie di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l'impresa dovra' iscrivere gli operai in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgano i lavori con le modalita' previste dal CCNL, fermo restando che i tre mesi si riferiscono alla durata del cantiere e non al rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore del suddetto cantiere.

Le parti si danno atto che la realizzazione della presente normativa e' resa possibile anche dalla sostanziale equivalenza dei costi contrattuali e contributivi previsti nelle varie Provincie dell'Emilia Romagna tale da evitare per queste materie il rischio di concorrenza sleale che a giudizio delle parti sarebbe ulteriormente ridotto con la adozione di meccanismi di rilascio della certificazione liberatoria sulla base del criterio della "congruita' contributiva".

Le parti si ritengono altresi' impegnate a realizzare ulteriori processi di omogeneizzazione anche riguardo alle prestazioni extracontrattuali.

Il presente accordo decorre dal 1° ottobre 2003 ed avra' durata fino al 30 settembre 2005, con successiva decadenza automatica salvo proroga concordata tra le parti firmatarie del presente accordo.

Il presente accordo e' firmato congiuntamente dalle organizzazione imprenditoriali e sindacali regionali e da quelle territoriali firmatarie dei contratti integrativi provinciali. Stampa questa pagina