ACCORDO
REGIONALE SULLA TRASFERTA DEL 10/06/2003
|
|
|
|
|
|
Nell'ambito del CCNL, le organizzazioni
Regionali dell'Emilia Romagna dell'ANCE e della FILLEA - FILCA - FeNEAL
concordano di dare corso alla sperimentazione prevista dall'allegato Q
al CCNL 29/01/00 in tema di trasferta a partire dal 01/10/2003 e operativo
a tutto il 30/09/2005, con successiva decadenza automatica salvo proroga
concordata tra le parti firmatarie del presente accordo.
PREMESSA
L'accordo si muove nell'ambito delle norme
previste dalla legge 55/90 e dal CCNL in vigore, pertanto tutte le semplificazioni
amministrative che ne possono derivare nei casi previsti si basano sul
principio della delega tra CASSE EDILI. Pertanto nulla si modifica per
tutti gli altri obblighi ed adempimenti previsti nei confronti di qualsiasi
altro interlocutore, a partire da quelli relativi alla certificazione
liberatoria, che rimangono di titolarita' della Cassa Edile della Provincia
in cui si svolgono i lavori.
Per poter procedere con la delega tra
le CASSE EDILI le parti concordano che, dato il mantenimento pieno ed
esclusivo della titolarita' del rilascio delle attestazioni di regolarita'
contributiva da parte della Cassa Edile della Provincia entro il cui territorio
e' operativo il cantiere, l'avvio potra' avvenire solo contestualmente
alla messa in rete delle Casse Edili dell'Emilia Romagna.
La Cassa Edile competente per territorio,
che avra' acquisito tempestivamente dall'impresa trasfertista la contestuale
comunicazione di apertura del cantiere e l'elenco degli operai allo stesso
in forza, dara' delega con specifico atto disciplinante i vari istituti
e sottoscritto tra le Casse Edili dell'Emilia Romagna alla Cassa Edile
da cui proviene l'impresa trasfertista, in base alle normative successivamente
previste.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente intesa si applica alle imprese
con sede legale in Emilia Romagna ed iscritte ad una Cassa Edile di una
qualsiasi Provincia della medesima Regione che:
a) Abbiano almeno 2 anni di anzianita'
di iscrizione continuativa alla Cassa Edile alla data della richiesta.
b) Non abbiano in corso contenzionsi relativi a morosita' o irregolarita'
riguardo ad obblighi contrattuali e contributivi nei confronti delle
Casse Edili, Scuole Edili e C.P.T. In caso di morosita' relativa al
cantiere per cui viene rilasciata la delega, la suddetta decade immediatamente
con il ripristino immediato di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti
della Cassa Edile della Provincia in cui si svolgano i lavori che ha
titolarita' contrattuale di legge nonche' l'obbligo di intervenire in
merito.
c) Siano titolari o contitolari del lavoro per cui richiedono di applicare
la presente normativa o nel caso di rilevanti opere pubbliche siano
sub affidatari di parte dell'opera per importi non inferiori a 750.000
€.
La presente normativa non si applica a nessun altro caso di subappalto.
d) Avanzino richiesta per lavoratori gia' dipendenti dell'impresa, prima
dell'apertura dei cantieri in Provincie diverse da quella d'origine
dell'impresa. I lavoratori assunti direttamente sul cantiere dovranno
essere iscritti nella Cassa Edile della Provincia ove si svolgono i
lavori
NORMATIVE
- In caso di esecuzione di opere in
una Provincia diversa da quella di provenienza, le aziende in possesso
dei requisiti sopra richiamati, potranno richiedere alla Cassa Edile
della Provincia dove eseguiranno i lavori, l'autorizzazione a mantenere
l'iscrizione alla Cassa Edile e la relativa applicazione del contratto
integrativo della Provincia di provenienza.
- Le stesse aziende forniranno alla medesima
le documentazioni allo scopo previste di cui all'allegato 1) e trasmesse
attraverso il sistema di messa in rete informatica delle Casse Edili
appositamente realizzato. In conseguenza di cio' sara' mantenuta altresi'
l'iscrizione alla Scuola Edile della Provincia di provenienza.
- In presenza dei requisiti previsti
dal presente accordo, la delega ad adempiere agli obblighi sopra richiamati
attraverso la Cassa Edile di provenienza e concessa da parte della Cassa
Edile ove si svolgono i lavori, dovra' avvenire per via amministrativa
in modo automatico.
Si conviene sull'opportunita' che tutte
le provincie adottino meccanismi di denuncia come previsto dalle intese
nazionali. (CNCE "Modulistica Unificata")
Le parti concordano nella costituzione
di un server regionale in grado di ricevere e trasmettere in tempo reale
tutte le informazioni necessarie alla Casse Edile che devono rilasciare
gli attestati di regolarita' contributiva a favore di imprese trasfertiste.
Le parti concordano che le Casse Edili
del sistema riferentesi al presente accordo firmeranno con il server prescelto
un contratto di incarico sulla base di quello tipo allegato al presente
accordo.
Le denuncie afferenti le periodiche contribuzioni
e gli accantonamenti alle Casse Edili dell'attivita' svolta in regime
di fuori Provincia, vanno presentate alla Cassa Edile di provenienza,
la quale a sua volta, attraverso il server regionale, ne dara' dettagliata
comunicazione alla Cassa Edile competente per territorio.
Alla Cassa Edile della Provincia dove
si svolgono i lavori dovranno essere versate esclusivamente le quote di
adesione contrattuale, le quote delega per delega e adesione sindacale
ed i contributi relativi al Comitato tecnico paritetico e degli RLST.
Le quantita' saranno quelle previste dai
contratti in vigore nella Provincia di provenienza.
Nei casi non regolamentati dal presente
accordo e rientranti nella fattispecie di cantieri per i quali sia prevista
una durata superiore a tre mesi l'impresa dovra' iscrivere gli operai
in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgano i lavori con
le modalita' previste dal CCNL, fermo restando che i tre mesi si riferiscono
alla durata del cantiere e non al rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore
del suddetto cantiere.
Le parti si danno atto che la realizzazione
della presente normativa e' resa possibile anche dalla sostanziale equivalenza
dei costi contrattuali e contributivi previsti nelle varie Provincie dell'Emilia
Romagna tale da evitare per queste materie il rischio di concorrenza sleale
che a giudizio delle parti sarebbe ulteriormente ridotto con la adozione
di meccanismi di rilascio della certificazione liberatoria sulla base
del criterio della "congruita' contributiva".
Le parti si ritengono altresi' impegnate
a realizzare ulteriori processi di omogeneizzazione anche riguardo alle
prestazioni extracontrattuali.
Il presente accordo decorre dal 1°
ottobre 2003 ed avra' durata fino al 30 settembre 2005, con successiva
decadenza automatica salvo proroga concordata tra le parti firmatarie
del presente accordo.
Il presente accordo e' firmato congiuntamente
dalle organizzazione imprenditoriali e sindacali regionali e da quelle
territoriali firmatarie dei contratti integrativi provinciali.
|