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ADEMPIMENTI IMPRESE
Moduli

Sulla base della normativa contenuta nel contratto nazionale di lavoro e alla luce della legge 19/03/90 n.55, si indicano gli adempimenti delle imprese e della Cassa Edile nel campo delle opere pubbliche, degli appalti e subappalti.

In sostanza, sono tre le normative da applicare: una riguarda gli adempimenti previsti dall'art. 18 comma 7 della legge 55/90, le altre i disposti contrattuali relativi all'appalto, al subappalto e agli operai in trasferta.

Abbiamo approntato al riguardo, vari schemi di lettera predisposti in modo da costituire un valido punto di riferimento per il comportamento delle aziende interessate.

  1. In applicazione dell'articolo 18-comma 7�-L. 55/90, l'appaltatore di opere pubbliche e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere all'amministrazione o all'ente committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assistenziali, inclusa la Cassa Edile. Allo scopo, vedere il modulo 3, il modulo 3 bis e il modulo 4, relativi alla denuncia dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice alla Cassa Edile. Il modulo 3 bis � da utilizzare nel caso di impiego di operai iscritti presso Casse Edili diverse dal luogo di esecuzione dei lavori. Il modulo 4 riguarda la denuncia dell'impresa subappaltatrice.


  2. L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del contratto di lavoro per i dipendenti del settore edile, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, � tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice (vedere modulo 5) e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi territoriali del settore, redatta secondo il modulo 6 (da allegare al modulo 5). Analoga comunicazione sar� data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza (INPS e INAIL) e alla competente organizzazione territoriale dei datori di lavoro. L'impresa appaltante o subappaltante � tenuta altres� a trasmettere ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, o in mancanza, ai sindacati territoriali per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro, le comunicazioni di cui sopra (modulo 5 con allegato il modulo 6), compilate con tutti i dati richiesti. Le dette comunicazioni devono essere effettuate prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o in subappalto.


  3. Regolamentazione della trasferta - stralcio articolo ccnl, commi dal 7) al 16)

7) Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di:

  • minimo di paga base
  • e indennit� di contingenza,
  • nonch� dell'indennit� territoriale di settore
  • e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta

previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non pu� essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di

  • minimo di paga base,
  • indennit� di contingenza
  • e indennit� territoriale

della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione � corrisposta a titolo di indennit� territoriale temporanea.
8) Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovr� iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, semprech� l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
9) L'impresa ha facolt� di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
10) Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
11) Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori:

  • costruzioni di linee e condotte,
  • riparazioni e manutenzioni stradali,
  • armamenti ferroviari,
  • pali e fondazioni,
  • accertamenti geognostici,
  • produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato,
  • produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato,
  • verniciatura,
  • impermeabilizzazione,
  • stuccatura,
  • manutenzione,
  • ciminiere e forni,
  • impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi),
  • difesa fluviale.

12) Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.
13) L'impresa � tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa � tenuta a comunicare alla suddetta Cassa, l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione � effettuata con la periodicit� prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
14) Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa � tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori, le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
15) In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza � tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
16) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche, compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarit� contributiva su richiesta del- l'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarit� contributiva � rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarit� per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.

La Cassa Edile di Rimini provveder� ad effettuare i controlli dovuti, scrivere le certificazioni richieste e le comunicazioni necessarie da intrattenere con le Aziende, le Stazioni appaltanti, le Casse Edili, gli altri Enti Previdenziali (INPS, INAIL) e l'Ispettorato del Lavoro.Stampa questa pagina

Denuncia dell'impresa appaltatrice modulo 3
Denuncia dell'impresa appaltatrice, per lavori in altra provincia modulo 3 bis
Denuncia dell'impresa subappaltatrice modulo 4
Denuncia dell'impresa appaltante alle organizzazioni di categoria modulo 5
Dichiarazione dell'impresa appaltatrice alle organizzazioni di categoria modulo 6
Denuncia operai in trasferta modulo
Denunce e versamenti fatti per operai in trasferta modulo