ADEMPIMENTI
IMPRESE
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Moduli |
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Sulla base della normativa contenuta nel
contratto nazionale di lavoro e alla luce della legge 19/03/90
n.55, si indicano gli adempimenti delle imprese e della Cassa Edile
nel campo delle opere pubbliche, degli appalti e subappalti.
In sostanza, sono tre
le normative da applicare: una riguarda gli adempimenti previsti dall'art.
18 comma 7 della legge 55/90,
le altre i disposti contrattuali relativi all'appalto, al subappalto e
agli operai in trasferta.
Abbiamo approntato al
riguardo, vari schemi di lettera predisposti in modo da costituire un
valido punto di riferimento per il comportamento delle aziende interessate.
- In applicazione dell'articolo 18-comma
7�-L. 55/90, l'appaltatore di opere pubbliche e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici devono trasmettere all'amministrazione o
all'ente committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assistenziali, inclusa
la Cassa Edile. Allo scopo, vedere il modulo
3, il modulo 3 bis
e il modulo 4, relativi
alla denuncia dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice alla Cassa
Edile. Il modulo 3 bis
� da utilizzare nel caso di impiego di operai iscritti presso Casse
Edili diverse dal luogo di esecuzione dei lavori. Il modulo
4 riguarda la denuncia dell'impresa subappaltatrice.
- L'impresa che, nell'esecuzione di una
qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del contratto
di lavoro per i dipendenti del settore edile, affidi in appalto o in
subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, � tenuta a comunicare
alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni
appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice
o subappaltatrice (vedere modulo
5) e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione
al contratto nazionale ed agli accordi territoriali del settore, redatta
secondo il modulo 6 (da
allegare al modulo 5). Analoga
comunicazione sar� data agli istituti competenti per le assicurazioni
obbligatorie di previdenza e assistenza (INPS e INAIL) e alla competente
organizzazione territoriale dei datori di lavoro. L'impresa appaltante
o subappaltante � tenuta altres� a trasmettere ai dirigenti della rappresentanza
sindacale aziendale costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni
appaltate o subappaltate, o in mancanza, ai sindacati territoriali per
il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro, le
comunicazioni di cui sopra (modulo
5 con allegato il modulo
6), compilate con tutti i dati richiesti. Le dette comunicazioni
devono essere effettuate prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori
affidati in appalto o in subappalto.
- Regolamentazione della trasferta
- stralcio articolo ccnl, commi dal 7) al 16)
7) Fermo restando l'applicazione del
contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento
economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione
di:
- minimo di paga base
- e indennit� di contingenza,
- nonch� dell'indennit� territoriale
di settore
- e della quota assoggettata a contribuzione
del trattamento di trasferta
previsti dal contratto integrativo
della circoscrizione di provenienza, non pu� essere inferiore al trattamento
complessivamente derivante dall'applicazione di
- minimo di paga base,
- indennit� di contingenza
- e indennit� territoriale
della circoscrizione in cui si svolgono
i lavori. L'eventuale integrazione � corrisposta a titolo di indennit�
territoriale temporanea.
8) Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore
a tre mesi, l'impresa dovr� iscrivere l'operaio in trasferta
alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere
dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta,
semprech� l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta
per l'intero mese.
9) L'impresa ha facolt� di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del
luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta
anteriore al termine di cui al comma precedente.
10) Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, gli adempimenti dell'impresa
per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile
del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di
contribuzione e versamento ivi vigenti.
11) Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli
operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori:
- costruzioni di linee e condotte,
- riparazioni e manutenzioni stradali,
- armamenti ferroviari,
- pali e fondazioni,
- accertamenti geognostici,
- produzione e fornitura con posa
in opera di strutture in ferro per cemento armato,
- produzione e distribuzione di calcestruzzo
preconfezionato,
- verniciatura,
- impermeabilizzazione,
- stuccatura,
- manutenzione,
- ciminiere e forni,
- impianti industriali (isolamento
termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi),
- difesa fluviale.
12) Le Associazioni stipulanti, su
proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili,
possono integrare la suddetta elencazione.
13) L'impresa � tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento
all'art. 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della
zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono
che l'impresa � tenuta a comunicare alla suddetta Cassa, l'elenco degli
operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli
operai in trasferta. Tale comunicazione � effettuata con la periodicit�
prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
14) Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa � tenuta anche
a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori,
le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti
versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli
operai in trasferta.
15) In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona
in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza � tenuta
a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
16) In applicazione della clausola sociale in vigore per le
opere pubbliche, compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono
i lavori di rilasciare il certificato di regolarit� contributiva su
richiesta del- l'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi
ottavo e undicesimo, il certificato di regolarit� contributiva � rilasciato
dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base
dell'attestazione di tale regolarit� per gli operai in trasferta emessa
dalla Cassa Edile di provenienza.
La Cassa Edile di Rimini
provveder� ad effettuare i controlli dovuti, scrivere le certificazioni
richieste e le comunicazioni necessarie da intrattenere con le Aziende,
le Stazioni appaltanti, le Casse Edili, gli altri Enti Previdenziali (INPS,
INAIL) e l'Ispettorato del Lavoro.
Denuncia
dell'impresa appaltatrice |
modulo
3 |
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Denuncia
dell'impresa appaltatrice, per lavori in altra provincia |
modulo
3 bis |
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Denuncia
dell'impresa subappaltatrice |
modulo
4 |
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Denuncia
dell'impresa appaltante alle organizzazioni di categoria |
modulo
5 |
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Dichiarazione
dell'impresa appaltatrice alle organizzazioni di categoria |
modulo
6 |
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Denuncia operai in trasferta |
modulo
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Denunce
e versamenti fatti per operai in trasferta |
modulo
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