Cassa Edile Rimini Untitled Document
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ADEMPIMENTI STAZIONI APPALTANTI
Moduli

In conformità alle istruzioni del Ministero dei Lavori Pubblici (circolari n. 1643 del 22/06/67 e n. 880 del 13/05/86), la cosiddetta "clausola sociale", come noto, sancisce per le imprese esecutrici di opere pubbliche l'obbligo di applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale per i dipendenti dell'edilizia, compresi espressamente gli adempimenti di accantonamento e di contribuzione verso la Cassa Edile.
L'importanza della "clausola sociale" è stata di recente sottolineata anche dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 26 del 21/04/00, mettendo anche in rilievo il ruolo delle Casse Edili nel rilascio della dichiarazione di regolarità delle imprese.
Anche alla luce della nuova normativa sulle opere pubbliche (si ricorda l'articolo 7 del decreto 19/04/00 n. 145 sul nuovo Capitolato generale d'appalto), non sussistono ragioni che possano indurre le Stazioni appaltanti ad omettere dai contratti di appalto il riferimento alla "clausola sociale" ed a provvedere altresi' alle comunicazioni alla Cassa Edile riguardanti i lavori pubblici e le richieste di regolarità delle imprese esecutrici.
Inoltre, per quanto riguarda la concreta applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 55/90, che comporta per le Stazioni appaltanti un controllo formale sugli adempimenti dell'appaltatore, gli Enti committenti di lavori pubblici sono tenuti a far pervenire alla Cassa Edile in modo tempestivo e sistematico la comunicazione delle opere appaltate con i relativi dati, specificati nel facsimile di lettera qui riportato.Stampa questa pagina