ADEMPIMENTI
STAZIONI APPALTANTI
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Moduli |
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In conformità alle istruzioni del
Ministero dei Lavori Pubblici (circolari n.
1643 del 22/06/67 e n. 880 del 13/05/86),
la cosiddetta "clausola sociale", come noto, sancisce
per le imprese esecutrici di opere pubbliche l'obbligo di applicare la
contrattazione collettiva nazionale e territoriale per i dipendenti dell'edilizia,
compresi espressamente gli adempimenti di accantonamento e di contribuzione
verso la Cassa Edile.
L'importanza della "clausola sociale" è stata di recente
sottolineata anche dal Ministero del Lavoro con la circolare
n. 26 del 21/04/00, mettendo anche in rilievo il ruolo delle Casse
Edili nel rilascio della dichiarazione di regolarità delle imprese.
Anche alla luce della nuova normativa sulle opere pubbliche (si ricorda
l'articolo 7 del decreto
19/04/00 n. 145 sul nuovo Capitolato generale d'appalto), non sussistono
ragioni che possano indurre le Stazioni appaltanti ad omettere dai contratti
di appalto il riferimento alla "clausola sociale" ed a provvedere
altresi' alle comunicazioni alla Cassa Edile riguardanti i lavori pubblici
e le richieste di regolarità delle imprese esecutrici.
Inoltre, per quanto riguarda la concreta applicazione di quanto previsto
dall'articolo 18, comma 7,
della legge 55/90, che comporta per le Stazioni appaltanti un controllo
formale sugli adempimenti dell'appaltatore, gli Enti committenti di lavori
pubblici sono tenuti a far pervenire alla Cassa Edile in modo tempestivo
e sistematico la comunicazione delle opere appaltate con i relativi dati,
specificati nel facsimile di
lettera qui riportato.
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